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venerdì 3 novembre 2017

Come cancellare ipoteca Equitalia: vendere l'immobile ipotecato o pignorato (art. 52, comma 2bis, D.P.R. n° 602/73)

Come cancellare ipoteca Equitalia: vendere l'immobile ipotecato o pignorato (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73)

In caso di "ipoteca esattoriale" (promossa dall'Agenzia della Riscossione, ex Equitalia), il debitore può vendere l'immobile con il consenso dello stesso Ente della Riscossione.

La norma, art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73, in tema appunto di vendita degli immobili ipotecati o pignorati, consente al debitore di decidere di vendere l'immobile, trasmettendo, in primo luogo, la richiesta alla ex Equitalia, la quale - in seguito - incasserà la somma per effetto della vendita e con l'impegno a cancellare l'ipoteca in parola.

 di Federico Marrucci


Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

martedì 30 maggio 2017

Cancellazione debito Equitalia: la cartella esattoriale art. 36 bis deve essere preceduta dall'avviso bonario (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000)

Cancellazione debito Equitalia: la cartella esattoriale da art. 36 bis deve essere preceduta dall'avviso bonario (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000), pena la nullità della cartella

Nell'ipotesi in cui viene notificata al contribuente la Cartella esattoriale (di pagamento) di Equitalia (art. 36 bis, D.P.R. n° 600/73), l'Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere l'avviso bonario, in caso di incertezze.

Sul punto, l'art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), sancisce l'obbligo dell'invio dell'avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, pena la nullità della cartella esattoriale (vedi ultimo capoverso del comma 5).

Ad onor del vero, l'Agenzia delle Entrate comunica sempre l'avviso bonario al cittadino (almeno a parole, come risulta dalla motivazione della cartella di pagamento), anche quando non vi sono incertezze su quanto dichiarato dal contribuente, dunque è sempre legittimo eccepire nel ricorso la mancata comunicazione dell'avviso bonario.

Se l'Agenzia delle Entrate non dimostra detta circostanza (con documenti idonei, muniti di data certa), il giudice deve annullare la cartella esattoriale.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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giovedì 29 dicembre 2016

La prescrizione e la rottamazione delle cartelle Equitalia bloccano i pignoramenti e le ipoteche? Cancellare i debiti con Equitalia

Cancellazione debito Equitalia: la rottamazione delle cartelle blocca i pignoramenti e le ipoteche?

Il contribuente, a fronte della notifica della intimazione di pagamento da parte di Equitalia, può attivarsi per bloccare l'azione esecutiva dell'Ente, ossia pignoramento di immobili oppure azioni cautelari, come ipoteche o fermi amministrativi del proprio veicolo.

1) La rottamazione delle cartelle esattoriali ("definizione agevolata")

Come noto, entro la data del 31.03.2017, il cittadino, presentando domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali, ottiene il "blocco" delle azioni eseceutive e/o cautelari.
La domanda, tuttavia, non può invece interrompere il pignoramento presso terzi già iniziato.
Ovviamente, è possibile bloccare i pignoramenti/fermi amministrativi/ipoteche per le cartelle esattoriali su cui il cittadino decide di rottamarle ("definizione agevolata").

Il limite del procedimento di rottamazione è che il contribuente rinuncia a proseguire il processo tributario o civile nei confronti di Equitalia avviato (ad esempio) per vizio di notifica delle cartelle esattoriali (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/03/cancellazione-debito-equitalia-vizio-ed.html) o per intervenuta prescrizione quinquennale, come da ultima pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n° 23397/16 (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/12/cancellazione-debito-equitalia-i.html e http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/01/cartella-esattoriale-non-impugnata-la-prescrizione-e-di-5-anni).

2) Domanda di sospensione "legale" della riscossione di Equitalia (Legge n° 228/12, Legge di Stabilità 2013)

La Legge di Stabilità 2013 (art. 1, commi 537 e seguenti) ha consentito al contribuente, destinatario di un atto da parte di Equitalia, di bloccare immediatamente la "futura" azione esecutiva/cautelare trasmettendo - entro 60 giorni - un'apposita comunicazione all'Ente della Riscossione, lamentando la prescrizione del credito.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail) non risponde, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Proprio su tale aspetto, si veda la pronuncia n° 7096/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. 


3) Presentazione del ricorso davanti al giudice tributario (o civile)

Dopo la notifica dell'intimazione di pagamento da parte di Equitalia, il contribuente può sempre decidere di chiedere l'annullamento delle cartelle esattoriali in contestazione davanti  al giudice competente.
In sede tributaria (Commissione Tributaria Provinciale), il D. Lgs. n° 546/92, art. 47 prevede la facoltà per il contribuente di chiedere la sospensione dell'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento: a quel punto, viene fissata un'udienza apposita, funzionale - appunto - per decidere se vi sono i presupposti per la sospensione della richiesta di Equitalia.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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martedì 13 dicembre 2016

Cancellazione debito Equitalia: i vizi delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento di Equitalia sono nulle e inesistenti. Come difendersi.

I vizi delle notifiche delle cartelle esattoriali via PEC: nullità e/o inesistenza giuridica della notifica; come cancellare il debito di Equitalia e difendersi.

Da pochi anni Equitalia ha iniziato a notificare al contribuente le cartelle esattoriali tramite PEC (posta elettronica certificata).

Davanti a questa nuova modalità di "invio" degli atti di pagamento è necessario che i cittadini sappiano come difendersi e contestare la notifica delle cartelle, perchè vi sono scenari processuali interessanti e decisivi per annullare il debito con lo Stato:


1) Al contribuente viene consegnata una semplice copia, non l'originale

Con la notifica PEC, al contribuente viene consegnata non l'originale della cartella, bensì una semplice copia "informatica".

In questa copia manca sempre "l'attestazione di conformità" che la appone - per legge - un pubblico ufficiale.
I dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali, dunque la cartella non ha alcun valore giuridico, poichè non assicura che la copia notificata per pec sia "identica" all'originale in possesso di Equitalia, come avviene invece nelle notifiche con il metodo trazionale.
In breve, i funzionari di Equitalia non possono autenticare le cartelle esattoriali: nelle notifiche cartacee, infatti, tale compito spetta ai messi comunali (art. 60, comma 1, D.P.R. n° 600/73).

2) Manca la prova della consegna effettiva

Le notifiche PEC non garantisce la "piena prova" dell'effettiva consegna della cartella esattoriale al destinatario: come già detto al punto 1, il dipendente di Equitalia non è pubblico ufficiale, a differenza dell'ufficiale giudiziario o messo notificatore, quindi manca l'attestazione di consegna che, nelle notifiche caratecee, viene posta nella relata di notifica.

3) I privati non possono ricevere notifiche PEC, salvo una loro richiesta ad Equitalia

I privati non possono ricevere le notifiche PEC, a meno che non abbiano fatto richiesta esplicita ad Equitalia (art. 26, comma 2, D.P.R. n° 602/73).
Su questo punto è altamente improbabile che il contribuente abbia depositato la domanda di ricevere le cartelle di pagamento via PEC.

E' opportuno ricordare che i vizi relativi alla notifica via PEC delle cartelle esattoriali, in caso di ricorso, non sanano l'errore commesso da Equitalia: nullità insanabile e/ inesistenza giuridica della cartella esattoriale (C.T.P. di Latina, n° 21096/07/16). 


di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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venerdì 9 dicembre 2016

Cancellazione debito Equitalia: i crediti dello Stato si prescrivono in 5 anni (Cass. Sezioni Unite n° 23397/16)

I crediti dello Stato si prescrivono in cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale (o avviso di accertamento), Cass. Sezioni Unite n° 23397/16


I giudici della Suprema Corte con la sentenza n° 23397/16 (a Sezione Unite) hanno definitivamente (forse) risolto la questione circa la durata della prescrizione da applicare ai crediti dello Stato.
Dopo l'ordinanza n° 20213/15 della Corte di Cassazione (http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali), anche nella recente decisione è stata confermato il principio che per tutti i crediti statali (tributari, previdenziali, contributivi) si applica la prescrizione "breve" di cinque anni.

Il calcolo inizia dalla data di notifica della cartella esattoriale o avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione, pertanto se sono decorsi cinque anni, in assenza di solleciti di pagamento di Equitalia o l'inizio di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, il credito statale si estingue.

In breve, la prescrizione lunga (dieci anni) opera unicamente per crediti statali derivanti da sentenze del Tribunale o della Commissione Tributaria (compresa la Corte di Cassazione): in assenza di un provvedimento di un giudice non può essere estesa la prescrizione decennale alle cartelle di Equitalia/avvisi di accertamento - avvisi di addebito.
Orbene, la prescrizione lunga di dieci anni si applica solo se vi è stato un processo vero e proprio, al termine del quale sia stato accertato l'esistenza del credito a favore dello Stato.

Dinanzi a tale soluzione favorevole, il contribuente ha diritto ad impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia e far valere in giudizio l'intervenuta prescrizione (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html), fermo restando la contestazione di mancata notifica delle cartelle esattoriali, avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps.

  di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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martedì 1 marzo 2016

Cancellazione debito Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Cancellazione del debito di Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Quando Equitalia (o qualsiasi Ente della Riscossione) invia la cartella esattoriale al contribuente per posta (con raccomandata a/r) è necessario che l'interessato verifichi le modalità di notifica dell'atto esattivo.

In particolare, l'art. 26 del D.P.R. n° 602/73, il quale disciplina la "notificazione della cartella di pagamento", prevede al comma 1: "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario".

Ebbene, sul punto, ossia sulla validità (o meno) della notifica effettuata da Equitalia con raccomandata a/r, i giudici interpellati hanno evidenziato che l'esattore non è contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica diretta a mezzo posta.

Per tale ragione la notifica svolta nelle forme "irrituali" appena descritte è inesistente e non meramente nulla.

La differenza è che con il vizio di inesistenza della notifica, il successivo ricorso del contribuente non sana detta lacuna "notificatoria" (a differenza, appunto, della nullità).

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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giovedì 17 dicembre 2015

Cancellazione del debito di Equitalia: le cartelle esattoriali prescrizione in 5 anni per tutti i debiti (Cass. n° 20213/15)

Prescrizione dei debiti di Equitalia in 5 anni: cartelle esattoriali da annullare. Consigli per il contribuente per annullare i debiti

La Corte di Cassazione con la recente pronuncia n° 20213/15 ha affermato che i crediti di Equitalia si prescrivono nel termine breve di 5 anni e non 10.

Questo orientamento si applica quando il debito deriva da cartelle esattoriali e non proviene da un precedente accertamento (dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, ad esempio) oppure da una sentenza definitiva.

A questo punto, alla luce soprattutto della possibilità di impugnare le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo di Equitalia (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/10/cassazione-sezione-unite-lestratto-di.html), consigliamo al contribuente di procedere in questo modo:

a) chiedere ad Equitalia l'estratto di ruolo;

b) verificare se le cartelle esattoriali sono riconducibili a debiti prescritti;

c) in tal caso, presentare istanza di autotutela direttamente ad Equitalia e, per completezza all'Ente creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate);

d) in caso di diniego (ipotesi assai probabile), impugnare il provvedimento nei termini di legge (quindi in base alla natura dell'asserito credito).


 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

      



giovedì 5 novembre 2015

Cancellazione debiti Equitalia: i crediti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si prescrivono in 5 anni (e non in 10) (C.T.P. di Reggio Calabria, n° 2634/14)

Cancellazione debiti Equitalia: Il credito tributario dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si cancella per prescrizione in 5 anni e non in 10

La pronuncia della C.T.P. di Reggio Calabria (n° 2634/14) ha accertato che il credito dell'Agenzia delle Entrate (richiesta tramite la cartella esattoriale da Equitalia) si cancella per prescrizione non in 10 anni (come era stato sostenuto da precedente sentenze), ma nel termine di 5 anni.

I giudici calabresi hanno chiarito, difatti, che il termine quinquennale trova la propria origine nell'art. 2948 c.c., n° 4, nel quale si può leggere "si prescrivono in 5 anni [...] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come appunto le imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires) ed indirette (Iva).

Esempio: se al contribuente viene notificata la c.d. intimazione di pagamento (ovvero sia il "formale" sollecito di pagamento che viene inviato da Equitalia), in cui si richiama una notifica di una precedente cartella di pagamento avvenuta in data 01.05.2008, il cittadino DEVE impugnare con ricorso (innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente) l'ultimo provvedimento ricevuto e contestare la cancellazione del credito fiscale per intervenuta prescrizione.

Cosa fare: il credito dell'Agenzia delle Entrate si è prescritto, nel nostro caso, in data 01.05.2013: attenzione la cancellazione del credito erariale non è un effetto automatico, ma è necessario accertare tale situazione dal giudice tributario.

 (a cura) di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com