Visualizzazioni totali

venerdì 22 giugno 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia): gli originali delle relate e delle cartelle rimangono in possesso dell'Ente (Cass. n° 1974/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia): gli originali delle relate e delle cartelle rimangono in possesso dell'Ente (Cass. n° 1974/18)


La recente sentenza della Corte di Cassazione, n° 1974/18, ha affermato che gli originali delle relate e delle cartelle esattoriali sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), dunque con tale principio si rafforza l'eccezione processuale del disconoscimento delle mere fotocopie (non conformi, rispetto agli originali) prodotte nei processi tributari ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).

In effetti, da copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, le semplici fotocopie (se disconosciute formalmente dal contribuente) non possono essere utilizzate dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia) per comprovare la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

Si veda, ad esempio, https://equitalia-noproblem.blogspot.com/2017/07/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html.

Da un punto di vista processuale, frequemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione replica alla contestazione della mera fotocopia (prodotta in atti per comprovare la presunta notifica), affermando che l'originale viene consegnato al contribuente (al momento della notifica) e dunque l'Ente non può produrre in giudizio l'unico esemplare in originale, in quanto non ne ha la disponibilità.

Come detto, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che la difesa adottata dall'Ex Equitalia non corrisponde alla realtà: l'originale rimane nel possesso dell'Ente della Riscossione, sul quale grava l'onere di esibirlo nel processo, altrimenti la semplice fotocopia della relata di notifica non prova alcunchè (si veda https://equitalia-noproblem.blogspot.com/2017/07/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

di Federico Marrucci


Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

sabato 26 maggio 2018

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)


In materia di notifica delle cartelle esattoriali effettuata dall’Agente della Riscossione (ex Equitalia), i giudici della C.T.P. di Lucca con la recente pronuncia n° 202/18, hanno osservato che in caso di “formale” disconoscimento, da parte del contribuente, circa la conformità delle semplici copie delle relate prodotte dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia), quest’ultima ha l’onere di produrre gli originali.

In breve, senza il deposito in giudizio delle relate in originale, il debito erariale deve essere annullato, dato che le semplici copie (se formalmente disconosciute nella memoria da parte del contribuente) non sono utilizzabili nel processo tributario.

Nel caso in parola, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva anche iscritto ipoteca successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali (poi annullate nella sentenza in commento), pertanto il contribuente avrà diritto a chiedere ed ottenere l'annullamento dell'ipoteca ed anche il risarcimento del danno.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

La C.T.P. di Lucca, con la recente sentenza n° 153/18, ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale (per presunto mancato pagamento delle imposte) notificata dall’Agenzia della Riscossione se quest’ultima non deposita agli atti la prova dell'invio dell’avviso bonario al contribuente, di cui il cittadino ne lamenta la mancata comunicazione.
Tale argomentazione era già stata trattata nel presente blog (vedi https://equitalia-noproblem.blogspot.it/2017/05/cancellazione-debito-equitalia-la.html).  

Non solo: i giudici lucchesi - sempre nella medesima pronuncia - hanno accolto il ricorso anche perchè la notifica della cartella esattoriale era stata trasmessa in "semplice" formato PDF e senza la firma digitale (elementi necessari per legittimare la richiesta).
Sul punto si legge: “in assenza della firma digitale, la notifica della mera ‘copia per immagine su sopporto informatico’ determina un vizio insanabile della notifica, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto esclusivamente il formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale”.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/



mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

sabato 10 marzo 2018

Cancellare debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

Cancellare cartella esattoriale e debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 19730/2016, ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento, consegnata ad una persona diversa dal destinatario (ossia il nominativo indicato nella “busta"), qualora l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) non provvede all'invio della raccomandata informativa, come imposto dall'articolo 60, lettera b-bis, del D.P.R. n° 600/73.

L'art. 60, lett. b-bis, D.PR. 600/73, stabilisce, infatti, che se la cartella è consegnata ad un soggetto diverso dal reale destinatario (ad esempio alla moglie, al figlio ecc.), "il messo consegnatario (il postino) deve dare notizia dell'avvenuta notificazione (all'effettivo destinatario) a mezzo di lettera raccomandata".

Ma che cosa è la lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)?

Nel caso in cui il messo notificatore (il postino) consegni la cartella di pagamento ad una persona che si trovi presso l'indirizzo di residenza del destinatario (ad esempio: l'effettivo destinatario è il marito ed il postino consegna la cartella esattoriale alla moglie), è obbligato ad inviare - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera informativa.

Infatti, dopo la consegna della cartella esattoriale ad una persona diversa dal contribuente, l’attività di notifica non è conclusa: il postino deve inviare una lettera informativa, mediante la quale informa il destinatario della cartella di pagamento che quest'ultima è stata consegnata ad altro soggetto (moglie, marito, figlio, padre o madre ecc.).

In assenza dell'invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella di pagamento è nulla e, di conseguenza, è nullo anche il debito in essa indicato.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno - infatti - affermato che "la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario... non può considerarsi eseguita finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto ad un altro soggetto", per cui "l'omessa spedizione della lettera raccomandata costituisce un vizio di notifica, il quale determina la nullità della notificazione".

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia - http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Maurizio Naseddu
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci) 

 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/