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mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

mercoledì 21 ottobre 2015

Il contraddittorio preventivo Agenzia delle Entrate/Equitalia – contribuente è sempre obbligatorio (consigli per il cittadino)



Il contraddittorio preventivo Agenzia delle Entrate/Equitalia – contribuente è sempre obbligatorio (consigli per il cittadino)

Senza il contraddittorio preventivo l'accertamento rischia di essere illegittimo. 


È questa la conseguenza delle più recenti pronunce delle Sezioni unite della cassazione, in linea ad un consolidato orientamento comunitario, che hanno attribuito alla fase del contraddittorio un ruolo sempre più centrale ai fini della validità dell'atto impositivo.

Le Sezioni unite, con la sentenza n° 19667/14, hanno ribadito che incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente – anche sotto il profilo teorico - sui diritti e sugli interessi del contribuente.

In caso contrario l'atto è nullo. 

Si tratta di un principio applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo tributario a prescindere del nome dell'atto emesso.
Quindi, affinché sia un vero e proprio diritto al contradditorio e non una mera formalità di consegna di atti, è necessario che esso venga concretamente attivato.

La Cassazione (ordinanza 24739/2013) ha precisato che il contraddittorio deve avere carattere sostanziale e non solo formale, proprio per la funzione di garanzia che deve avere.
Il Collegio pertanto ha rilevato che non è possibile considerare «contraddittorio» la mera ricezione di documenti da parte dell'ufficio, pur redigendo a tal fine un verbale di comparizione, chiamato appunto «verbale di contraddittorio».

Seguendo i principi ulteriormente confermati dalle Sezioni unite, il contribuente deve quindi essere informato della pretesa che l'amministrazione emetterà a suo carico.

E la mera convocazione per fornire documentazione non potrà di per sé assolvere l'onere di contraddittorio preventivo richiesto.

Vediamo le singole ipotesi in cui la preventiva chiamata a favore del contribuente deve trovare applicazione:

a) ACCERTAMENTO A SEGUITO DI VERIFICA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE

L'agenzia delle Entrate spesso esegue degli accessi finalizzati solo alla richiesta di documenti.

In queste ipotesi, secondo la tesi erariale gli avvisi di accertamento possono essere emessi senza l'attesa dei 60 giorni previsti dallo Statuto.

Tuttavia la Cassazione ha costantemente affermato che la violazione del termine viola il diritto al contraddittorio preventivo (sentenza n° 20770/2013) e ciò accade anche se l'accesso è stato necessario solo per il reperimento di documentazione.

b) ACCERTAMENTO EMESSO IN SEGUITO AD ACCESSO FINALIZZATO SOLO AL REPERIMENTO DI DOCUMENTI

La Cassazione a Sezioni unite ha affermato un principio di carattere generale secondo cui ogni atto che può incidere sugli interessi del contribuente deve essere preceduto dal contraddittorio. 
È opportuno, in ogni caso, riscontrare che quando questo diritto è riconosciuto, sia attivato sostanzialmente e non solo formalmente. Cosa possibile solo ove l'amministrazione informi il contribuente dell'entità e della motivazione della pretesa

c) CONTROLLI IN UFFICIO SENZA ACCESSO

Prima del Dl 70/2011 non era previsto un obbligo a carico di Equitalia di informare il contribuente dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà. Secondo le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 19667/14) a prescindere dalla norma, esiste nell'ordinamento tributario un obbligo a carico dell'amministrazione di attivare il contraddittorio preventivo. Ne consegue che anche prima di adottare delle misure cautelari nei confronti del contribuente, quest'ultimo deve essere informato

d) ISCRIZIONE IPOTECARIA DERIVANTE DA CARTELLA DI PAGAMENTO

In considerazione della portata generale del principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza 19667/2014) è verosimile che anche ove l'agenzia delle Entrate-Territorio rettifichi la rendita catastale di un fabbricato è tenuta a una preventiva comunicazione al contribuente, consentendogli così di attivare tempestivamente la propria difesa prima dell'emissione del provvedimento

e) ACCERTAMENTI CATASTALI

Le Sezioni unite (sentenza 19667/14) affermano che il principio del contraddittorio preventivo è radicato in generale sia nello Statuto del contribuente e sia nella legge 241/90 di carattere più generale. 

 (a cura) di Federico Marrucci (fonte: Il Sole24ore)

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

mercoledì 26 novembre 2014

Equitalia: preventivo contraddittorio obbligatorio anche prima di ipoteche e fermi (Cass., n° 19667/14)



Equitalia: contraddittorio obbligatorio prima di ipoteche e fermi

Equitalia non potrà più procedere all’ipoteca di un immobile o al fermo amministrativo di un contribuente inadempiente senza prima attivare il contraddittorio. È quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 del 18 settembre 2014.
La decisione
Tale sentenza ha una portata innovativa in quanto per la prima volta, in linea con quanto previsto dall’art.17 della Legge 212/2000 che ha esteso le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari della riscossione, si é giunti al riconoscimento dei medesimi diritti del contribuente davanti all’agente della riscossione.
La questione riguardava la necessità o meno di comunicare preventivamente al contribuente l’iscrizione di un’ipoteca immobiliare per debiti erariali non pagati. Tale obbligo, grazie alle modifiche normative introdotte dal DL 70/2011, é oggi normativamente imposto. La sentenza in oggetto ha ritenuto che tale obbligo fosse già vigente prima della importante modifica normativa del DL 70/2011, questo in forza della Legge n. 241/1990 e dello Statuto del Contribuente.
L’art.21 della Legge n. 241/1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del Contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Comunicazione deve quindi necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, poiché tale comunicazione é strutturalmente funzionale a consentire il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Qualora Equitalia non dovesse seguire questo iter, la decisione potrebbe essere considerata lesiva nei confronti del debitore e quindi l’atto potrebbe risultare nullo.
Le medesime regole operano per il fermo amministrativo: deve essere sempre preceduto da un invito a fornire chiarimenti entro 30 giorni. Si segnala che dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il fermo é per legge preceduto dalla notifica di un preavviso di fermo, contenente l’invito a pagare entro 30 giorni. Ora, con la sentenza n. 19667 della Cassazione, l’obbligo di notificare il preavviso deve ritenersi efficace anche prima di questa data.

Fonte: http://www.fisco7.it/2014/11/equitalia-contraddittorio-obbligatorio-prima-di-ipoteche-e-fermi/  

 (a cura) di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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