Primi effetti della risoluzione n° 92/E/13: i compra oro applicano il
regime Iva dell’inversione contabile indipendentemente dalla natura del bene
fuso (C.T.R. della Toscana, n° 857/14)
Con la recente sentenza n° 857/14, la C.T.R.
della Toscana, affrontando la questione attinente al regime Iva per le attività
dei compra oro, ha stabilito – ai sensi della risoluzione n° 92/E/13
dell’A.d.E. – che tali attività devono applicare l’inversione contabile sulle
cessioni di beni destinati alla fusione: a nulla rileva la tipologia del bene
(“sia esso da considerare usato o rottame”).
I fatti del processo
A destra: l'articolo apparso sul quotidiano "Italia Oggi", il 03.07.2014
La decisione dei
giudici
La C.T.R. della Toscana ha accolto l’appello sulla base della nuova
risoluzione n° 92/E: il contribuente ha assolto l’onere probatorio, ossia ha
dimostrato che i beni fusi fossero effettivamente rottami e non gioielli usati;
in altri termini, l’applicazione dell’inversione contabile era corretta (vedi
art. 17, c. 5, Dpr 633/72). La citata risoluzione ha stabilito che l’applicazione dell’inversione
contabile per i compra oro riguarda “non solamente i rottami in senso stretto,
ma qualsiasi bene di oro usato in considerazione della destinazione di tali
materiali”. In conclusione,
l’appellante – in forza della produzione documentale, mai contestata
dall’Ufficio – è riuscito a comprovare “la tipologia, la grammatura” e la
fusione del rottame, di conseguenza trova pacifica applicazione la risoluzione,
la quale – per una sua corretta operatività – pone “risalto solo alla
destinazione del bene”.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa (presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com