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martedì 30 maggio 2017

Cancellazione debito Equitalia: la cartella esattoriale art. 36 bis deve essere preceduta dall'avviso bonario (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000)

Cancellazione debito Equitalia: la cartella esattoriale da art. 36 bis deve essere preceduta dall'avviso bonario (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000), pena la nullità della cartella

Nell'ipotesi in cui viene notificata al contribuente la Cartella esattoriale (di pagamento) di Equitalia (art. 36 bis, D.P.R. n° 600/73), l'Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere l'avviso bonario, in caso di incertezze.

Sul punto, l'art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), sancisce l'obbligo dell'invio dell'avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, pena la nullità della cartella esattoriale (vedi ultimo capoverso del comma 5).

Ad onor del vero, l'Agenzia delle Entrate comunica sempre l'avviso bonario al cittadino (almeno a parole, come risulta dalla motivazione della cartella di pagamento), anche quando non vi sono incertezze su quanto dichiarato dal contribuente, dunque è sempre legittimo eccepire nel ricorso la mancata comunicazione dell'avviso bonario.

Se l'Agenzia delle Entrate non dimostra detta circostanza (con documenti idonei, muniti di data certa), il giudice deve annullare la cartella esattoriale.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

lunedì 22 maggio 2017

Cancellazione debito Equitalia: cartella nulla se notificata al coniuge senza l'invio della raccomandata informativa (Cass. n° 2868/17)

Cancellazione debito Equitalia: cartella nulla se notificata al coniuge senza l'invio della raccomandata informativa (Cass. n° 2868/17)


La Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 2868/17 ha affermato che è nulla la cartella esattoriale (e quindi il debito) se notificata al coniuge (ad esempio) dell'effettivo destinatario, in assenza della spedizione, da parte di Equitalia, della lettera informativa, come previsto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n° 600/73.

I giudici supremi hanno qualificato questa "lettera raccomandata come un adempimento essenziale del procedimento di notifica".
Detta comunicazione non solo deve essere inviata al destinatario, ma vi deve essere anche "l'effettiva ricezione", altrimenti la notifica è viziata, pertanto nulla.

Per tale ragione, alla luce dell'insanabile vizio di notifica dovrà essere annullato automaticamente anche il credito avanzato da Equitalia ai danni del contribuente.

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli di Equitalia (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/