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lunedì 22 maggio 2017

Cancellazione debito Equitalia: cartella nulla se notificata al coniuge senza l'invio della raccomandata informativa (Cass. n° 2868/17)

Cancellazione debito Equitalia: cartella nulla se notificata al coniuge senza l'invio della raccomandata informativa (Cass. n° 2868/17)


La Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 2868/17 ha affermato che è nulla la cartella esattoriale (e quindi il debito) se notificata al coniuge (ad esempio) dell'effettivo destinatario, in assenza della spedizione, da parte di Equitalia, della lettera informativa, come previsto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n° 600/73.

I giudici supremi hanno qualificato questa "lettera raccomandata come un adempimento essenziale del procedimento di notifica".
Detta comunicazione non solo deve essere inviata al destinatario, ma vi deve essere anche "l'effettiva ricezione", altrimenti la notifica è viziata, pertanto nulla.

Per tale ragione, alla luce dell'insanabile vizio di notifica dovrà essere annullato automaticamente anche il credito avanzato da Equitalia ai danni del contribuente.

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli di Equitalia (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

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