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lunedì 17 giugno 2019

Annullamento debito cartella esattoriale: prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (C.T.P. di Lucca, n° 84/2018)

Annullamento debito cartella esattoriale: prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (C.T.P. di Lucca, n°  84/2018)

I giudici lucchesi, con la sentenza n° 84/18, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, n° 1997/18, hanno annullato integralmente il debito del cittadino, residente a Lucca, pari ad €. 200.000,00, applicando la prescrizione quinquennale dei crediti erariali.
 

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

martedì 11 giugno 2019

Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)

Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)


I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con l'interessante sentenza n° 764/18, hanno accertato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2012, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva esteso il periodo temporale sottoposto a verifica, rispetto a quello circoscritto nel precedente PVC, avente ad oggetto unicamente il 2010.

 La decisione

I giudici aditi accoglievano dunque il ricorso, evidenziando il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio, il quale “per una sorta di pigrizia intellettuale non raggiunge alcun risultato concreto per l’erario, in quanto” l’A.F. “non ha compendiato le sue argomentazioni in fatti in un autonomo PVC per l’anno 2012”.
In altri termini, la tesi dell’Ufficio “tradisce scarsa considerazione per le forme attraverso le quali la ‘sostanza’ acquisisce forza probatoria, per cui soccombe alle prerogative del contribuente garantite dalla Legge n° 212/2000”.
A ben vedere, “l’acquisizione” di elementi sfavorevoli all’imprenditore “per un anno diverso da quello oggetto di verifica” tramite “l’accesso nei locali, avrebbe dovuto imporre all’Ufficio” una condotta diversa, “in modo da consentire al contribuente l’esercizio delle sue prerogative in fase di contraddittorio preventivo”.

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu


Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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giovedì 6 giugno 2019

Nullità del debito e della cartella esattoriale: è illegittima e giuridicamente inesistente la notifica effettuata con una società di posta privata (e non Poste Italiane), Cass. n° 10137/19

Nullità del debito e della cartella esattoriale: è illegittima e giuridicamente inesistente la notifica effettuata con una società di posta privata (e non Poste Italiane), Cass. n° 10137/19
 
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n° 10137/19, ha confermato che la notifica di cartelle esattoriali e comunque in generali di qualsiasi atto amministrativo è illegittima se l'Ente ha utilizzato una società di posta privata, ad esempio Nexive, Tnt.

Dunque, anche se il contribuente impugna la cartella esattoriale (ad esempio) e lamenta il vizio di notifica, tale scelta difensiva non sana l'irregolarità (giuridica inesistenza della notifica).

I giudici della Suprema Corte così motivano: "la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti".

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu



Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
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