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venerdì 24 aprile 2015

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" Dirigente dell'Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Milano, n° 3222/25/15)

Primi effetti della sentenza n° 37/15 della Corte Costituzionale

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" Dirigente dell'Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Milano, n° 3222/25/15)


Primi effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n° 37/15 (vedi anche articolo su questo blog http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/03/dirigenti-illegittimi-dellagenzia-delle.html) in materia di invalidità dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sottoscritti da Dirigenti "fittizi".

I giudici tributari milanesi (di primo grado) hanno sancito la "nullità" (insanabile) di tali avvisi di accertamento firmato da un Dirigente dell'Agenzia delle Entrate che "beneficiava" di questa qualifica senza aver affrontato il concorso pubblico.

Come già illustrato nel link sopra indicato, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che quel Dirigente "firmatario" fosse legittimato a sottoscrivere l'atto.

Un aspetto difensivo interessante rimane, senza dubbio, quello di verificare se tale strumento processuale possa essere utilizzato anche:

1) contro le cartelle esattoriali di pagamento di Equitalia, le quali vengono iscritte a ruolo direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'input del Dirigente amministrativo (ad esempio quelle relative all'art. 36 bis e art. 36 ter, D.P.R. n° 600/73 e art. 54 bis, D.P.R. n° 633/72): in queste ipotesi, infatti, non viene notificato l'avviso di accertamento o l'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate competente,
In altri termini il primo provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che viene inviato al contribuente è - appunto - la cartella di pagamento (esattoriale) di Equitalia;

2) depositando istanza di autotutela contro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e cartelle di pagamento di Equitalia per debiti non contestati all'origine e dunque definitivi.
In questo caso, si tratta di debiti fiscali già iscritti a ruolo presso Equitalia.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

giovedì 16 aprile 2015

Il contribuente ha diritto ad avere copia della cartella esattoriale di Equitalia entra 30 giorni (Tar Campania, n° 1517/15)

Il contribuente ha diritto ad avere copia della cartella esattoriale di Equitalia entra 30 giorni (Tar Campania, n° 1517/15)


Se il contribuente "scopre" (tramite il famoso estratto di ruolo che lo riguarda) di avere una posizione debitoria con Equitalia, quest'ultima non può rifiutarsi di consegnare all'interessato la copia delle cartelle esattoriali notificate in passato.

Non solo: Equitalia, come si legge nella pronuncia del Tar, n° 1517/15, deve "conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione [...] ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente".

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
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martedì 14 aprile 2015

Equitalia: nuovo rateizzo delle cartelle per il contribuente: scadenza entro il 31 luglio 2015. (Legge n° 11/2015)


Vademecum del cittadino/debitore
Equitalia: nuovo rateizzo delle cartelle di pagamento per il contribuente: scadenza entro il 31 luglio 2015. (Legge n° 11/2015)


Con la nuova Legge n° 11/2015, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione debitoria con Equitalia mediante una "rimessione in termini", ovvero sia i debitori che non hanno rispettato il "vecchio" piano di rientro hanno diritto a presentare una nuova istanza presso tutti gli sportelli di Equitalia entro la data del 31.07.2015.

Tale "beneficio" è applicabile a tutti i cittadini che non hanno rispettato il proprio piano di ammortamento entro la fine del 2014.
Come noto, la "dilazione straordinaria" non può eccedere le 72 rate mensili (6 anni).

Nella legge è stato ribadito che con la presentazione dell'istanza di rateazione, Equitalia non può procedere ad iscrivere ipoteche e fermi amministrativi (art. 19, comma 1 quater, D.P.R. n° 602/1973).
I moduli possono essere scaricati sul sito www.gruppoequitalia.it.


 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
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