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mercoledì 21 ottobre 2015

Il contraddittorio preventivo Agenzia delle Entrate/Equitalia – contribuente è sempre obbligatorio (consigli per il cittadino)



Il contraddittorio preventivo Agenzia delle Entrate/Equitalia – contribuente è sempre obbligatorio (consigli per il cittadino)

Senza il contraddittorio preventivo l'accertamento rischia di essere illegittimo. 


È questa la conseguenza delle più recenti pronunce delle Sezioni unite della cassazione, in linea ad un consolidato orientamento comunitario, che hanno attribuito alla fase del contraddittorio un ruolo sempre più centrale ai fini della validità dell'atto impositivo.

Le Sezioni unite, con la sentenza n° 19667/14, hanno ribadito che incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente – anche sotto il profilo teorico - sui diritti e sugli interessi del contribuente.

In caso contrario l'atto è nullo. 

Si tratta di un principio applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo tributario a prescindere del nome dell'atto emesso.
Quindi, affinché sia un vero e proprio diritto al contradditorio e non una mera formalità di consegna di atti, è necessario che esso venga concretamente attivato.

La Cassazione (ordinanza 24739/2013) ha precisato che il contraddittorio deve avere carattere sostanziale e non solo formale, proprio per la funzione di garanzia che deve avere.
Il Collegio pertanto ha rilevato che non è possibile considerare «contraddittorio» la mera ricezione di documenti da parte dell'ufficio, pur redigendo a tal fine un verbale di comparizione, chiamato appunto «verbale di contraddittorio».

Seguendo i principi ulteriormente confermati dalle Sezioni unite, il contribuente deve quindi essere informato della pretesa che l'amministrazione emetterà a suo carico.

E la mera convocazione per fornire documentazione non potrà di per sé assolvere l'onere di contraddittorio preventivo richiesto.

Vediamo le singole ipotesi in cui la preventiva chiamata a favore del contribuente deve trovare applicazione:

a) ACCERTAMENTO A SEGUITO DI VERIFICA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE

L'agenzia delle Entrate spesso esegue degli accessi finalizzati solo alla richiesta di documenti.

In queste ipotesi, secondo la tesi erariale gli avvisi di accertamento possono essere emessi senza l'attesa dei 60 giorni previsti dallo Statuto.

Tuttavia la Cassazione ha costantemente affermato che la violazione del termine viola il diritto al contraddittorio preventivo (sentenza n° 20770/2013) e ciò accade anche se l'accesso è stato necessario solo per il reperimento di documentazione.

b) ACCERTAMENTO EMESSO IN SEGUITO AD ACCESSO FINALIZZATO SOLO AL REPERIMENTO DI DOCUMENTI

La Cassazione a Sezioni unite ha affermato un principio di carattere generale secondo cui ogni atto che può incidere sugli interessi del contribuente deve essere preceduto dal contraddittorio. 
È opportuno, in ogni caso, riscontrare che quando questo diritto è riconosciuto, sia attivato sostanzialmente e non solo formalmente. Cosa possibile solo ove l'amministrazione informi il contribuente dell'entità e della motivazione della pretesa

c) CONTROLLI IN UFFICIO SENZA ACCESSO

Prima del Dl 70/2011 non era previsto un obbligo a carico di Equitalia di informare il contribuente dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà. Secondo le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 19667/14) a prescindere dalla norma, esiste nell'ordinamento tributario un obbligo a carico dell'amministrazione di attivare il contraddittorio preventivo. Ne consegue che anche prima di adottare delle misure cautelari nei confronti del contribuente, quest'ultimo deve essere informato

d) ISCRIZIONE IPOTECARIA DERIVANTE DA CARTELLA DI PAGAMENTO

In considerazione della portata generale del principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza 19667/2014) è verosimile che anche ove l'agenzia delle Entrate-Territorio rettifichi la rendita catastale di un fabbricato è tenuta a una preventiva comunicazione al contribuente, consentendogli così di attivare tempestivamente la propria difesa prima dell'emissione del provvedimento

e) ACCERTAMENTI CATASTALI

Le Sezioni unite (sentenza 19667/14) affermano che il principio del contraddittorio preventivo è radicato in generale sia nello Statuto del contribuente e sia nella legge 241/90 di carattere più generale. 

 (a cura) di Federico Marrucci (fonte: Il Sole24ore)

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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