Il
contribuente con una semplice istanza ha diritto all’annullamento della cartella esattoriale di
Equitalia a seguito del silenzio assenso (C.T.P. di Milano, n°
5667/40/15)
Se il cittadino ritiene illegittimo il debito (indicato in una cartella esattoriale di Equitalia), può presentare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni, il citato debito si annulla automaticamente.
In
effetti, la Finanziaria del 2013 (legge n° 228/2012) prevede all’articolo 1,
comma 537 che i “concessionari per la
riscossione [in altre parole, Equitalia] SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su
presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.
In breve, entro 90giorni dalla notifica di un provvedimento di Equitalia (cartella di pagamento, intimazione), il contribuente può sospendere la riscossione con una semplice istanza.
A quel punto, la pratica viene trasmessa al creditore (o presunto tale), ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inail, l’Inps, i quali hanno l’onere di rispondere al cittadino.
In
caso di mancata risposta entro 220 giorni dalla “data di presentazione della
dichiarazione del debitore allo stesso concessionario”, i debiti sono annullati
di diritto (comma 540).
Nella
sentenza i giudici milanesi hanno osservato che “gli atti emessi dall’Ufficio
risultano illegittimi per la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate alle
istanze di annullamento proposte dal ricorrente. Il contribuente, come
evidenziato nel ricorso introduttivo, ha lamentato la mancata risposta
dell’ente impositore alle due istanze presentate ai sensi dell’art. 1, commi
537 e seguenti della legge n.228/2012”.
di Federico Marrucci
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