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mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

mercoledì 2 agosto 2017

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate senza delega del funzionario (Cass. n° 26295/16)

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate se la delega del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) non esiste oppure è viziata

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha adottato un orientamento "severo" nei confronti degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il funzionario che ha sottoscritto l'atto è sprovvisto di delega oppure se la stessa sia viziata.

La norma (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73) prevede che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal "capo dell'Ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Quando il capo dell'ufficio delega un altro funzionario, avviene frequentamente che il delegato non abbia accesso alla carriera direttiva oppure la stessa delega sia viziata, ad esempio:
- è generica (C.T.R. della Lombardia, n° 1411/13/17) o in bianco (Cass. n° 12960/17)
- ha una scadenza temporale (in questo caso è necessario verificare quando il delegato abbia sottoscritto l'avviso di accertamento): in sostanza sono vietate le deleghe scadute;
- il delegato può firmare entro certi limiti economici, ad esempio per determinati avvisi di accertamento che non superano un ben preciso valore di maggior reddito accertato ai danni del contribuente.

E' bene ricordare che è interesse dello stesso contribuente a sollevare, sin dal ricorso, l'eccezione di violazione dell'art. 42, comma 1 richiamato. In seguito sarà l'Agenzia delle Entrate a provare, con documenti aventi data certa, che la delega è corretta e che non vi siano vizi elencati in precendenza.

  di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
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