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giovedì 29 dicembre 2016

La prescrizione e la rottamazione delle cartelle Equitalia bloccano i pignoramenti e le ipoteche? Cancellare i debiti con Equitalia

Cancellazione debito Equitalia: la rottamazione delle cartelle blocca i pignoramenti e le ipoteche?

Il contribuente, a fronte della notifica della intimazione di pagamento da parte di Equitalia, può attivarsi per bloccare l'azione esecutiva dell'Ente, ossia pignoramento di immobili oppure azioni cautelari, come ipoteche o fermi amministrativi del proprio veicolo.

1) La rottamazione delle cartelle esattoriali ("definizione agevolata")

Come noto, entro la data del 31.03.2017, il cittadino, presentando domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali, ottiene il "blocco" delle azioni eseceutive e/o cautelari.
La domanda, tuttavia, non può invece interrompere il pignoramento presso terzi già iniziato.
Ovviamente, è possibile bloccare i pignoramenti/fermi amministrativi/ipoteche per le cartelle esattoriali su cui il cittadino decide di rottamarle ("definizione agevolata").

Il limite del procedimento di rottamazione è che il contribuente rinuncia a proseguire il processo tributario o civile nei confronti di Equitalia avviato (ad esempio) per vizio di notifica delle cartelle esattoriali (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/03/cancellazione-debito-equitalia-vizio-ed.html) o per intervenuta prescrizione quinquennale, come da ultima pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n° 23397/16 (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/12/cancellazione-debito-equitalia-i.html e http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/01/cartella-esattoriale-non-impugnata-la-prescrizione-e-di-5-anni).

2) Domanda di sospensione "legale" della riscossione di Equitalia (Legge n° 228/12, Legge di Stabilità 2013)

La Legge di Stabilità 2013 (art. 1, commi 537 e seguenti) ha consentito al contribuente, destinatario di un atto da parte di Equitalia, di bloccare immediatamente la "futura" azione esecutiva/cautelare trasmettendo - entro 60 giorni - un'apposita comunicazione all'Ente della Riscossione, lamentando la prescrizione del credito.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail) non risponde, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Proprio su tale aspetto, si veda la pronuncia n° 7096/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. 


3) Presentazione del ricorso davanti al giudice tributario (o civile)

Dopo la notifica dell'intimazione di pagamento da parte di Equitalia, il contribuente può sempre decidere di chiedere l'annullamento delle cartelle esattoriali in contestazione davanti  al giudice competente.
In sede tributaria (Commissione Tributaria Provinciale), il D. Lgs. n° 546/92, art. 47 prevede la facoltà per il contribuente di chiedere la sospensione dell'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento: a quel punto, viene fissata un'udienza apposita, funzionale - appunto - per decidere se vi sono i presupposti per la sospensione della richiesta di Equitalia.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/






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