I giudici della Suprema Corte con la sentenza n° 23397/16 (a Sezione Unite) hanno definitivamente (forse) risolto la questione circa la durata della prescrizione da applicare ai crediti dello Stato.
Dopo l'ordinanza n° 20213/15 della Corte di Cassazione (http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali), anche nella recente decisione è stata confermato il principio che per tutti i crediti statali (tributari, previdenziali, contributivi) si applica la prescrizione "breve" di cinque anni.
Il calcolo inizia dalla data di notifica della cartella esattoriale o avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione, pertanto se sono decorsi cinque anni, in assenza di solleciti di pagamento di Equitalia o l'inizio di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, il credito statale si estingue.
In breve, la prescrizione lunga (dieci anni) opera unicamente per crediti statali derivanti da sentenze del Tribunale o della Commissione Tributaria (compresa la Corte di Cassazione): in assenza di un provvedimento di un giudice non può essere estesa la prescrizione decennale alle cartelle di Equitalia/avvisi di accertamento - avvisi di addebito.
Orbene, la prescrizione lunga di dieci anni si applica solo se vi è stato un processo vero e proprio, al termine del quale sia stato accertato l'esistenza del credito a favore dello Stato.
Dinanzi a tale soluzione favorevole, il contribuente ha diritto ad impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia e far valere in giudizio l'intervenuta prescrizione (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html), fermo restando la contestazione di mancata notifica delle cartelle esattoriali, avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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