Annullamento debito Equitalia. La presentazione dell'istanza di rateazione ad Equitalia non rappresenta il riconoscimento del debito da parte del contribuente.
Il principio è stato espresso dai giudici di legittimità (C.T.P. di Varese, n° 156/15, C.T.R. della Sicilia, n° 652/2016).
In sostanza, la richiesta di rateaizzazione ed il successivo pagamento delle rate mensili ad Equitalia non costituisce "un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta".
Anzi, nella sentenza dei giudici siciliani, questi ultimi hanno peraltro osservato che rimane intaccato il diritto e l'interesse del contribuente a far accertare, in un successivo giudizio, la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale, nonchè l'intervenuta prescrizione.
Su questo tema vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/03/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html e http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html.
Un'ulteriore questione da affrontare, non discussa all'interno dei processi tributari citati, è la successiva domanda di rimborso.
L'art. 8, comma 4, della Legge n° 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) prevede che il contribuente ha diritto al rimborso ai danni dello Stato quando "sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore".
In altri termini, il contribuente ha diritto a presentare la relativa di domanda di restituzione di imposte versate in passato, se il giudice tributario accerta l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale (ad esempio) oppure perchè la somma è prescritta.
di Federico Marrucci
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