I giudici tributari, dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, n° 20213/15 (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html), hanno ribadito che i crediti erariali (imposte) si prescrivono nel termine di 5 anni (e non di 10 anni, come invece sostenuto erroneamente dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia).
Nel caso affrontato dai giudici di Torino si trattava di Iva non versata all'erario (da parte di un contribuente tedesco) pari ad €. 233.000,00.
Il cittadino, richiamando il D. Lgs. n° 69/2003, evidenziava che non possono essere incassati crediti erariali oltre il termine massimo di 5 anni, anche nelle ipotesi di collaborazione tra Stati stranieri (in questo caso Germania - Italia).
In buona sostanza, il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte è semplice: è vietato per lo Stato richiedere ad un cittadino il pagamento delle imposte quando sono trascorsi 5 anni dall'ultimo sollecito trasmesso al contribuente.
di Federico Marrucci
(presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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