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venerdì 9 dicembre 2016

Cancellazione debito Equitalia: i crediti dello Stato si prescrivono in 5 anni (Cass. Sezioni Unite n° 23397/16)

I crediti dello Stato si prescrivono in cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale (o avviso di accertamento), Cass. Sezioni Unite n° 23397/16


I giudici della Suprema Corte con la sentenza n° 23397/16 (a Sezione Unite) hanno definitivamente (forse) risolto la questione circa la durata della prescrizione da applicare ai crediti dello Stato.
Dopo l'ordinanza n° 20213/15 della Corte di Cassazione (http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali), anche nella recente decisione è stata confermato il principio che per tutti i crediti statali (tributari, previdenziali, contributivi) si applica la prescrizione "breve" di cinque anni.

Il calcolo inizia dalla data di notifica della cartella esattoriale o avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione, pertanto se sono decorsi cinque anni, in assenza di solleciti di pagamento di Equitalia o l'inizio di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, il credito statale si estingue.

In breve, la prescrizione lunga (dieci anni) opera unicamente per crediti statali derivanti da sentenze del Tribunale o della Commissione Tributaria (compresa la Corte di Cassazione): in assenza di un provvedimento di un giudice non può essere estesa la prescrizione decennale alle cartelle di Equitalia/avvisi di accertamento - avvisi di addebito.
Orbene, la prescrizione lunga di dieci anni si applica solo se vi è stato un processo vero e proprio, al termine del quale sia stato accertato l'esistenza del credito a favore dello Stato.

Dinanzi a tale soluzione favorevole, il contribuente ha diritto ad impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia e far valere in giudizio l'intervenuta prescrizione (http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html), fermo restando la contestazione di mancata notifica delle cartelle esattoriali, avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps.

  di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

venerdì 27 maggio 2016

Annullamento debito di Equitalia: il giudice può modificare il piano di rateizzo di Equitalia (C.T.P. di Napoli, n° 16368/14)

Annullamento debito di Equitalia: il giudice può modificare il piano di rateizzo di Equitalia (C.T.P. di Napoli, n° 16368/14)


La Commissione Tributaria, qualora Equitalia si rifiuti di modificare il piano di rateizzo (c.d. di ammortamento) concesso al contribuente, può obbligare l'Ente di Riscossione a recepire tale volontà.


Con un'interessante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (n° 16368/14), è stato previsto che i giudici possono obbligare Equitalia a modificare il piano di rateizzo del contribuente, ad esempio nel caso in cui lo stesso Ente della Riscossione non abbia tenuto conto dell'annullamento di cartelle esattoriali.

In particolare, tale principio si applica se il contribuente prova che alcuni dei debiti tributari a ruolo (ricompresi nel provvedimento di dilazione) sono state annullati o non dovuti (in tutto oppure in parte).

A questo punto, il giudice tributario (ma anche quello civile, se si tratta di debiti Inps, ad esempio) può intimare il Concessionario della riscossione a ridurre l'importo.

Un altro caso da affrontare (tuttavia non vi sono ancora sentenze sulla questione) è quello relativo alle ipotesi (assai frequenti peraltro) in cui Equitalia non concede al contribuente il piano di rateizzo straordinario (da pagare in dieci anni), anche quando ne abbia il diritto.

Dinanzi al provvedimento di diniego di Equitalia appare del tutto condivisibile impugnare lo stesso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

giovedì 11 febbraio 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: impugnazione del ruolo e delle cartelle esattoriali non notificate (Cass. SS. UU. n° 19704/15)

Come ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali di Equitalia: errori da evitare nella redazione del ricorso al giudice tributario; come impugnare l'estratto di ruolo
Con la recente sentenza n° 19704/15 della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite), i giudici hanno ammesso la possibilità (facoltà, non obbligo) per il contribuente di impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia, dal quale l'interessato prende atto della situazione debitoria.


Tuttavia, per evitare di commettere errori, i quali possono sfociare in una dichiarazione inammissibilità del ricorso da parte dei giudici tributari (situazione insanabile, di fatto), è opportuno precisare (e consigliare) ai contribuenti che l'oggetto del ricorso (ossia il provvedimento da impugnare e da contestare) è la cartella esattoriale mai notificata (ed eventualmente prescritta, vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

Ovviamente deve essere specificato che la conoscenza della cartella esattiva di Equitalia è  stata resa "nota" al cittadino/contribuente soltanto al momento del ritiro dell'estratto di ruolo allo sportello dell'Ente delal Riscossione.

Ma l'obiettivo del processo tributario e l'interesse del contribuente è annullare la cartella esattoriale e non l'estratto di ruolo.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com