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martedì 1 marzo 2016

Cancellazione debito Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Cancellazione del debito di Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Quando Equitalia (o qualsiasi Ente della Riscossione) invia la cartella esattoriale al contribuente per posta (con raccomandata a/r) è necessario che l'interessato verifichi le modalità di notifica dell'atto esattivo.

In particolare, l'art. 26 del D.P.R. n° 602/73, il quale disciplina la "notificazione della cartella di pagamento", prevede al comma 1: "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario".

Ebbene, sul punto, ossia sulla validità (o meno) della notifica effettuata da Equitalia con raccomandata a/r, i giudici interpellati hanno evidenziato che l'esattore non è contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica diretta a mezzo posta.

Per tale ragione la notifica svolta nelle forme "irrituali" appena descritte è inesistente e non meramente nulla.

La differenza è che con il vizio di inesistenza della notifica, il successivo ricorso del contribuente non sana detta lacuna "notificatoria" (a differenza, appunto, della nullità).

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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