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sabato 18 giugno 2016

Annullamento debiti Equitalia/Agenzia delle Entrate: le tasse si cancellano per prescrizione nei 5 anni (C.T.R. Piemonte, n° 101/16)

Annullamento debiti Equitalia/Agenzia delle Entrate: le tasse si cancellano per prescrizione nei 5 anni (C.T.R. Piemonte, n° 101/16)

I giudici tributari, dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, n° 20213/15 (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html), hanno ribadito che i crediti erariali (imposte) si prescrivono nel termine di 5 anni (e non di 10 anni, come invece sostenuto erroneamente dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia).

Nel caso affrontato dai giudici di Torino si trattava di Iva non versata all'erario (da parte di un contribuente tedesco) pari ad €. 233.000,00.

Il cittadino, richiamando il D. Lgs. n° 69/2003, evidenziava che non possono essere incassati crediti erariali oltre il termine massimo di 5 anni, anche nelle ipotesi di collaborazione tra Stati stranieri (in questo caso Germania - Italia).

In buona sostanza, il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte è semplice: è vietato per lo Stato richiedere ad un cittadino il pagamento delle imposte quando sono trascorsi 5 anni dall'ultimo sollecito trasmesso al contribuente.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

venerdì 27 maggio 2016

Annullamento debito di Equitalia: il giudice può modificare il piano di rateizzo di Equitalia (C.T.P. di Napoli, n° 16368/14)

Annullamento debito di Equitalia: il giudice può modificare il piano di rateizzo di Equitalia (C.T.P. di Napoli, n° 16368/14)


La Commissione Tributaria, qualora Equitalia si rifiuti di modificare il piano di rateizzo (c.d. di ammortamento) concesso al contribuente, può obbligare l'Ente di Riscossione a recepire tale volontà.


Con un'interessante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (n° 16368/14), è stato previsto che i giudici possono obbligare Equitalia a modificare il piano di rateizzo del contribuente, ad esempio nel caso in cui lo stesso Ente della Riscossione non abbia tenuto conto dell'annullamento di cartelle esattoriali.

In particolare, tale principio si applica se il contribuente prova che alcuni dei debiti tributari a ruolo (ricompresi nel provvedimento di dilazione) sono state annullati o non dovuti (in tutto oppure in parte).

A questo punto, il giudice tributario (ma anche quello civile, se si tratta di debiti Inps, ad esempio) può intimare il Concessionario della riscossione a ridurre l'importo.

Un altro caso da affrontare (tuttavia non vi sono ancora sentenze sulla questione) è quello relativo alle ipotesi (assai frequenti peraltro) in cui Equitalia non concede al contribuente il piano di rateizzo straordinario (da pagare in dieci anni), anche quando ne abbia il diritto.

Dinanzi al provvedimento di diniego di Equitalia appare del tutto condivisibile impugnare lo stesso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

martedì 29 marzo 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: annullamento cartelle esattoriali e prescrizione in 5 anni per tutti i debiti. Come verificare l'estratto di ruolo

Come cancelare i debiti di Equitalia: annullamento cartelle esattoriali prescrizione in 5 anni per tutti i debiti. 


Come verificare l'estratto di ruolo: consigli per il contribuente

Il contribuente, prima di procedere al pagamento rateale (piani di ammortamento) presso gli sportelli di Equitalia, è opportuno che chieda l'estratto di ruolo, ossia il documento che riepiloga tutti i debiti dello stesso cittadino con la data della notifica presunta delle cartelle esattoriali (vedi D. Lgs. n° 46/99).

Limitiamoci, almeno per oggi, a verificare la data della notifica e a illustrare gli strumenti difensivi del contribuente

I crediti dello Stato (Iva, Irpef, Irap, Ires, Inps, Inail) non hanno una durata eterna, ma ben limitata, ossia 5 anni.

In buona sostanza, come confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n° 8380/13, n° 16354/14, n° 20213/15), a partire dalla data dell'ultima notifica (ad esempio della cartella esattoriale, ma anche dell'ipoteca o fermo amministrativo), il credito si "cancella" (grazie alla prescrizione) in 5 anni (vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

E' lo stesso Codice Civile che ci suggerice questa soluzione: l'art. 2948 c.c. afferma che "si prescrivono in 5 anni [...] 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi", come appunto le imposte (sia quelle indirette, ad esempio Iva, che quelle dirette, ad esempio Irpef - Ires).

Proprio per un maggior dettaglio vedi l'articolo pubblicato dal sottoscritto sul giornale giuridico on line "Altalex" http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali.

Ovviamente la cancellazione per prescrizione non avviene automaticamente da parte di Equitalia, ma deve essere richiesta espressamente dal contribuente attraverso l'impugnazione a) delle intimazioni di pagamento, art. 50, comma 2, D.P.R. n° 602/73 (notificate sempre da Equitalia) oppure b) dell'estratto di ruolo (su tale aspetto vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
 (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com






martedì 1 marzo 2016

Cancellazione debito Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Cancellazione del debito di Equitalia: vizio ed inesistenza della notifica della cartella esattoriale se trasmessa per raccomandata a/r da Equitalia (C.T.R. Reggio Emilia, n° 2005/2015)

Quando Equitalia (o qualsiasi Ente della Riscossione) invia la cartella esattoriale al contribuente per posta (con raccomandata a/r) è necessario che l'interessato verifichi le modalità di notifica dell'atto esattivo.

In particolare, l'art. 26 del D.P.R. n° 602/73, il quale disciplina la "notificazione della cartella di pagamento", prevede al comma 1: "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario".

Ebbene, sul punto, ossia sulla validità (o meno) della notifica effettuata da Equitalia con raccomandata a/r, i giudici interpellati hanno evidenziato che l'esattore non è contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica diretta a mezzo posta.

Per tale ragione la notifica svolta nelle forme "irrituali" appena descritte è inesistente e non meramente nulla.

La differenza è che con il vizio di inesistenza della notifica, il successivo ricorso del contribuente non sana detta lacuna "notificatoria" (a differenza, appunto, della nullità).

di Federico Marrucci

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martedì 23 febbraio 2016

Cancellazione debiti Equitalia: inesistenza della notifica di una cartella esattoriale di Equitalia inviata da una società privata (C.T.P. di Reggio Emilia, n° 199/15)

Cancellazione debiti Equitalia: inesistenza della notifica di una cartella esattoriale di Equitalia inviata da una società privata (C.T.P. di Reggio Emilia, n° 199/15): vizio insabile.


E' inesistente la cartella esattoriale emessa da Equitalia, ma notificata al contribuente tramite una semplice raccomandata a/r a mezzo di un'agenzia privata: in questi casi non si tratta di notifica nulla o irregolare, bensì - come visto - di inesistenza.

E non rappresenta un semplice dettaglio.

Nel caso affrontato dai giudici emiliani, il cittadino aveva lamentato l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale di Equitalia, in quanto inviata non tramite le "Poste Italiane", ma attraverso una società privata, a cui l'Ente della Riscossione aveva affidato (abusivamente) l'incarico di spedire il provvedimento successivamente impugnato dal destinatario.

Non solo: il vizio di inesistenza della notifica, come del resto chiarito anche dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 2922/15, è insanabile anche in caso di impugnazione dell'atto da parte del contribuente.

In breve, il vizio della notifica rimane, anche se il cittadino si attiva per annullare il debito con Equitalia innanzi ai giudici competenti.

martedì 16 febbraio 2016

Come cancellare il debito con Equitalia (procedura da sovraindebitamento, Legge n° 3/2012)

Come cancellare il debito con Equitalia (procedura da sovraindebitamento, Legge n° 3/2012): consigli pratici

Il contribuente indebitato con Equitalia, quando non ha possibilità di annullare le cartelle esattoriali davanti ai giudici tributari, può chiedere al Tribunale di accedere alla procedura da sovraindebitamento (vedi Legge n° 3/2012) per regolarizzare la posizione debitoria e sventare, in questo modo, pignoramenti, fermi amministrativi ed ipoteche.

1) Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura:

- imprenditori (sia in forma individuale che in forma societaria) che non superano le soglie per essere assoggettati al fallimento;

- imprenditori agricoli;

- professionisti (anche associazioni professionali);

- persone fisiche (c.d. consumatore, ossia il soggetto che ha debiti estranei alla propria attività lavorativa);

2) Come e dove fare domanda

Presso il Tribunale dove il debitore ha residenza; l'istanza deve essere depositata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

3) Quanto costa

Le spese vive sono €. 98,00 (contributo unificato) e €. 27,00 (marca da bollo).

In questo modo il debitore, con l'ausilio di un professionista direttamente incaricato dal Tribunale, potrà cercare di a) sottoscrivere un accordo "definitivo" con i propri creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Banche), pattuendo un pagamento a rate e b) di "stralciare" - almeno parzialmente - il debito.
 
Vedi anche  http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/03/ristrutturazione-del-debito-del-piccolo.html.


di Federico Marrucci


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giovedì 11 febbraio 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: impugnazione del ruolo e delle cartelle esattoriali non notificate (Cass. SS. UU. n° 19704/15)

Come ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali di Equitalia: errori da evitare nella redazione del ricorso al giudice tributario; come impugnare l'estratto di ruolo
Con la recente sentenza n° 19704/15 della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite), i giudici hanno ammesso la possibilità (facoltà, non obbligo) per il contribuente di impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia, dal quale l'interessato prende atto della situazione debitoria.


Tuttavia, per evitare di commettere errori, i quali possono sfociare in una dichiarazione inammissibilità del ricorso da parte dei giudici tributari (situazione insanabile, di fatto), è opportuno precisare (e consigliare) ai contribuenti che l'oggetto del ricorso (ossia il provvedimento da impugnare e da contestare) è la cartella esattoriale mai notificata (ed eventualmente prescritta, vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

Ovviamente deve essere specificato che la conoscenza della cartella esattiva di Equitalia è  stata resa "nota" al cittadino/contribuente soltanto al momento del ritiro dell'estratto di ruolo allo sportello dell'Ente delal Riscossione.

Ma l'obiettivo del processo tributario e l'interesse del contribuente è annullare la cartella esattoriale e non l'estratto di ruolo.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com