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lunedì 17 giugno 2019

Annullamento debito cartella esattoriale: prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (C.T.P. di Lucca, n° 84/2018)

Annullamento debito cartella esattoriale: prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali (C.T.P. di Lucca, n°  84/2018)

I giudici lucchesi, con la sentenza n° 84/18, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, n° 1997/18, hanno annullato integralmente il debito del cittadino, residente a Lucca, pari ad €. 200.000,00, applicando la prescrizione quinquennale dei crediti erariali.
 

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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martedì 11 giugno 2019

Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)

Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)


I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con l'interessante sentenza n° 764/18, hanno accertato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2012, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva esteso il periodo temporale sottoposto a verifica, rispetto a quello circoscritto nel precedente PVC, avente ad oggetto unicamente il 2010.

 La decisione

I giudici aditi accoglievano dunque il ricorso, evidenziando il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio, il quale “per una sorta di pigrizia intellettuale non raggiunge alcun risultato concreto per l’erario, in quanto” l’A.F. “non ha compendiato le sue argomentazioni in fatti in un autonomo PVC per l’anno 2012”.
In altri termini, la tesi dell’Ufficio “tradisce scarsa considerazione per le forme attraverso le quali la ‘sostanza’ acquisisce forza probatoria, per cui soccombe alle prerogative del contribuente garantite dalla Legge n° 212/2000”.
A ben vedere, “l’acquisizione” di elementi sfavorevoli all’imprenditore “per un anno diverso da quello oggetto di verifica” tramite “l’accesso nei locali, avrebbe dovuto imporre all’Ufficio” una condotta diversa, “in modo da consentire al contribuente l’esercizio delle sue prerogative in fase di contraddittorio preventivo”.

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu


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giovedì 6 giugno 2019

Nullità del debito e della cartella esattoriale: è illegittima e giuridicamente inesistente la notifica effettuata con una società di posta privata (e non Poste Italiane), Cass. n° 10137/19

Nullità del debito e della cartella esattoriale: è illegittima e giuridicamente inesistente la notifica effettuata con una società di posta privata (e non Poste Italiane), Cass. n° 10137/19
 
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n° 10137/19, ha confermato che la notifica di cartelle esattoriali e comunque in generali di qualsiasi atto amministrativo è illegittima se l'Ente ha utilizzato una società di posta privata, ad esempio Nexive, Tnt.

Dunque, anche se il contribuente impugna la cartella esattoriale (ad esempio) e lamenta il vizio di notifica, tale scelta difensiva non sana l'irregolarità (giuridica inesistenza della notifica).

I giudici della Suprema Corte così motivano: "la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti".

di Federico Marrucci e Maurizio Naseddu



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venerdì 22 giugno 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia): gli originali delle relate e delle cartelle rimangono in possesso dell'Ente (Cass. n° 1974/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia): gli originali delle relate e delle cartelle rimangono in possesso dell'Ente (Cass. n° 1974/18)


La recente sentenza della Corte di Cassazione, n° 1974/18, ha affermato che gli originali delle relate e delle cartelle esattoriali sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), dunque con tale principio si rafforza l'eccezione processuale del disconoscimento delle mere fotocopie (non conformi, rispetto agli originali) prodotte nei processi tributari ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).

In effetti, da copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, le semplici fotocopie (se disconosciute formalmente dal contribuente) non possono essere utilizzate dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia) per comprovare la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

Si veda, ad esempio, https://equitalia-noproblem.blogspot.com/2017/07/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html.

Da un punto di vista processuale, frequemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione replica alla contestazione della mera fotocopia (prodotta in atti per comprovare la presunta notifica), affermando che l'originale viene consegnato al contribuente (al momento della notifica) e dunque l'Ente non può produrre in giudizio l'unico esemplare in originale, in quanto non ne ha la disponibilità.

Come detto, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che la difesa adottata dall'Ex Equitalia non corrisponde alla realtà: l'originale rimane nel possesso dell'Ente della Riscossione, sul quale grava l'onere di esibirlo nel processo, altrimenti la semplice fotocopia della relata di notifica non prova alcunchè (si veda https://equitalia-noproblem.blogspot.com/2017/07/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

di Federico Marrucci


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sabato 26 maggio 2018

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)


In materia di notifica delle cartelle esattoriali effettuata dall’Agente della Riscossione (ex Equitalia), i giudici della C.T.P. di Lucca con la recente pronuncia n° 202/18, hanno osservato che in caso di “formale” disconoscimento, da parte del contribuente, circa la conformità delle semplici copie delle relate prodotte dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia), quest’ultima ha l’onere di produrre gli originali.

In breve, senza il deposito in giudizio delle relate in originale, il debito erariale deve essere annullato, dato che le semplici copie (se formalmente disconosciute nella memoria da parte del contribuente) non sono utilizzabili nel processo tributario.

Nel caso in parola, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva anche iscritto ipoteca successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali (poi annullate nella sentenza in commento), pertanto il contribuente avrà diritto a chiedere ed ottenere l'annullamento dell'ipoteca ed anche il risarcimento del danno.

di Federico Marrucci

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Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

La C.T.P. di Lucca, con la recente sentenza n° 153/18, ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale (per presunto mancato pagamento delle imposte) notificata dall’Agenzia della Riscossione se quest’ultima non deposita agli atti la prova dell'invio dell’avviso bonario al contribuente, di cui il cittadino ne lamenta la mancata comunicazione.
Tale argomentazione era già stata trattata nel presente blog (vedi https://equitalia-noproblem.blogspot.it/2017/05/cancellazione-debito-equitalia-la.html).  

Non solo: i giudici lucchesi - sempre nella medesima pronuncia - hanno accolto il ricorso anche perchè la notifica della cartella esattoriale era stata trasmessa in "semplice" formato PDF e senza la firma digitale (elementi necessari per legittimare la richiesta).
Sul punto si legge: “in assenza della firma digitale, la notifica della mera ‘copia per immagine su sopporto informatico’ determina un vizio insanabile della notifica, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto esclusivamente il formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale”.

di Federico Marrucci

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mercoledì 14 marzo 2018

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate: preventivo contraddittorio obbligatorio anche negli "accessi" brevi; nullità del debito (Cass. n° 5999/18)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n° 5999/18, ha affermato il principio che il contraddittorio preventivo (prima dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento) deve sempre essere svolto (da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) anche negli accessi di breve durata o istantanei (ad esempio per la semplice acquisizione di documenti).

Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione. 

Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.

Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.

di Federico Marrucci



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sabato 10 marzo 2018

Cancellare debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

Cancellare cartella esattoriale e debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 19730/2016, ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento, consegnata ad una persona diversa dal destinatario (ossia il nominativo indicato nella “busta"), qualora l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) non provvede all'invio della raccomandata informativa, come imposto dall'articolo 60, lettera b-bis, del D.P.R. n° 600/73.

L'art. 60, lett. b-bis, D.PR. 600/73, stabilisce, infatti, che se la cartella è consegnata ad un soggetto diverso dal reale destinatario (ad esempio alla moglie, al figlio ecc.), "il messo consegnatario (il postino) deve dare notizia dell'avvenuta notificazione (all'effettivo destinatario) a mezzo di lettera raccomandata".

Ma che cosa è la lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)?

Nel caso in cui il messo notificatore (il postino) consegni la cartella di pagamento ad una persona che si trovi presso l'indirizzo di residenza del destinatario (ad esempio: l'effettivo destinatario è il marito ed il postino consegna la cartella esattoriale alla moglie), è obbligato ad inviare - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera informativa.

Infatti, dopo la consegna della cartella esattoriale ad una persona diversa dal contribuente, l’attività di notifica non è conclusa: il postino deve inviare una lettera informativa, mediante la quale informa il destinatario della cartella di pagamento che quest'ultima è stata consegnata ad altro soggetto (moglie, marito, figlio, padre o madre ecc.).

In assenza dell'invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella di pagamento è nulla e, di conseguenza, è nullo anche il debito in essa indicato.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno - infatti - affermato che "la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario... non può considerarsi eseguita finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto ad un altro soggetto", per cui "l'omessa spedizione della lettera raccomandata costituisce un vizio di notifica, il quale determina la nullità della notificazione".

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia - http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Maurizio Naseddu
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venerdì 3 novembre 2017

Come cancellare ipoteca Equitalia: vendere l'immobile ipotecato o pignorato (art. 52, comma 2bis, D.P.R. n° 602/73)

Come cancellare ipoteca Equitalia: vendere l'immobile ipotecato o pignorato (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73)

In caso di "ipoteca esattoriale" (promossa dall'Agenzia della Riscossione, ex Equitalia), il debitore può vendere l'immobile con il consenso dello stesso Ente della Riscossione.

La norma, art. 52, comma 2 bis, D.P.R. n° 602/73, in tema appunto di vendita degli immobili ipotecati o pignorati, consente al debitore di decidere di vendere l'immobile, trasmettendo, in primo luogo, la richiesta alla ex Equitalia, la quale - in seguito - incasserà la somma per effetto della vendita e con l'impegno a cancellare l'ipoteca in parola.

 di Federico Marrucci


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sabato 21 ottobre 2017

Cancellazione debito erariale: nulla la cartella esattoriale senza "lettera informativa" nei casi di irreperibilità del contribuente (art. 140 c.p.c.) Cass. 15902/17

Cancellazione debito erariale: nulla la cartella esattoriale senza "lettera informativa" nei casi di irreperibilità relativa del contribuente  (art. 140 c.p.c.) Cass. 15902/17

La Corte di Cassazione, dopo la sentenza n° 25079/14, ha stabilito che è nulla la notifica della cartella esattoriale se l'Agente della Riscossione (ex Equitalia) oppure l'Agenzia delle Entrate, non dimostri che la lettera informativa sia stata inviata e consegnata all'effettivo destinatario della medesima cartella.

Che cosa è la "lettera informativa" (art. 140 c.p.c.)?

Nell'ipotesi in cui il messo notificatore (postino), al momento della notifica, non trovi alcuna persona presso l'abitazione del contribuente (c.d. irreperibilità relativa), è obbligato ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

In breve, al fine di far conoscere al destinatario circa l'esistenza della cartella esattoriale ai suoi danni, deve consentire all'interessato di prenderne conoscenza, mediante - appunto - la lettera informativa.

Infatti, dopo il tentativo (con esito negativo) del messo notificatore di consegnare la cartella esattoriale personalmente al contribuente, il medesimo postino deve depositare la cartella esattiva presso il Comune, dove il contribuente - ricevuta la lettera informativa - potrà recarsi a ritirare il plico.

Così chiarisce la Corte di Cassazione: "si, è, altresì statuito (Cass. n. 25079 del 26/11/2014) che "in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario [...] è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione".

In breve, è necessario che la lettera informativa sia stata spedita dal messo notificatore e ricevuta dal contribuente: senza tali elementi la cartella esattoriale è nulla, come anche il debito erariale a carico del cittadino.

di Federico Marrucci

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lunedì 7 agosto 2017

Cancellazione del debito erariale: Equitalia non può essere difesa da un avvocato esterno (C.T.P. di Napoli, n° 11055/17)

Cancellazione del debito erariale: Equitalia non può essere difesa da un avvocato esterno (C.T.P. di Napoli, n° 11055/17)

Dopo la sentenza della C.T.P. di Varese, n° 310/17, i giudici tributari hanno confermato ulteriormente che è illegittima e priva di effetti la difesa di Equitalia (Agenzia delle Entrate - Riscossione) svolta da un avvocato "esterno" (rispetto all'organizzazione dell'Ente della Riscossione).

In altri termini, non solo è nulla la difesa dell'A.d.R., ma è inutilizzabile anche tutta la documentazione prodotta in atti (ad esempio quando viene contestata la mancata notifica delle cartelle di pagamento, ).

Così motivano i giudici: "la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione" (ossia il deposito del proprio atto difensivo) "e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto, comprese le produzioni documentali non possono essere ritenute valide".

Ovviamente, è interesse del contribuente, all'interno del processo promosso contro l'Ente, sottolineare il vizio di difesa dell'Agente delal Riscossione, mediante la memoria da depositare entro 10 giorni liberi prima della discussione in udienza.

  di Federico Marrucci

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mercoledì 2 agosto 2017

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate senza delega del funzionario (Cass. n° 26295/16)

Nullo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate se la delega del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) non esiste oppure è viziata

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha adottato un orientamento "severo" nei confronti degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il funzionario che ha sottoscritto l'atto è sprovvisto di delega oppure se la stessa sia viziata.

La norma (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73) prevede che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal "capo dell'Ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Quando il capo dell'ufficio delega un altro funzionario, avviene frequentamente che il delegato non abbia accesso alla carriera direttiva oppure la stessa delega sia viziata, ad esempio:
- è generica (C.T.R. della Lombardia, n° 1411/13/17) o in bianco (Cass. n° 12960/17)
- ha una scadenza temporale (in questo caso è necessario verificare quando il delegato abbia sottoscritto l'avviso di accertamento): in sostanza sono vietate le deleghe scadute;
- il delegato può firmare entro certi limiti economici, ad esempio per determinati avvisi di accertamento che non superano un ben preciso valore di maggior reddito accertato ai danni del contribuente.

E' bene ricordare che è interesse dello stesso contribuente a sollevare, sin dal ricorso, l'eccezione di violazione dell'art. 42, comma 1 richiamato. In seguito sarà l'Agenzia delle Entrate a provare, con documenti aventi data certa, che la delega è corretta e che non vi siano vizi elencati in precendenza.

  di Federico Marrucci

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giovedì 27 luglio 2017

Cancellazione del debito di Equitalia (Agente della Riscossione): senza le cartelle e relate in originale, il debito erariale è annullato

Cancellazione del debito di Equitalia: senza le cartelle e relate in originale, il debito erariale è annullato (Cass. 5077/17)

La Giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n° 5077/17, Cass. n° 4801/17) ha stabilito, con un orientamento ben solido sulla questione, che è nulla la notifica dell'atto amministrativo trasmesso al contribuente (sia cartella esattoriale di Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, sia gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate), senza che siano depositati in giudizio gli originali degli atti e delle relate.

Ovviamente è interesse ed onere del contribuente sollevare la problematica all'interno della propria difesa.

In effetti, da un punto di vista normativo, l'art. 22, comma 5, D. Lgs. n° 546/92, incombinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c. consente alla parte processuale contro cui sono stati depositati determinati documenti in copia (o conformi all’originale), di contestarne l’efficacia probatoria.
Innanzi a tale disconoscimento, sull'Agente della Riscossione (ex Equitalia) “incombe l’onere di produrre gli originali: in assenza di detto incombente a carico di quest’ultima parte processuale, "non vi è prova della notifica della cartella a carico del contribuente".

In sostanza, senza la produzione degli originali, il debito erariale è da annullare ed il cittadino non deve pagare alcuna somma allo Stato.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo pubblicato dal sottoscritto su Altalex:  http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/19/cartelle-esattoriali, in relazione alla recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n° 260/17.

  di Federico Marrucci

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