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martedì 23 febbraio 2016

Cancellazione debiti Equitalia: inesistenza della notifica di una cartella esattoriale di Equitalia inviata da una società privata (C.T.P. di Reggio Emilia, n° 199/15)

Cancellazione debiti Equitalia: inesistenza della notifica di una cartella esattoriale di Equitalia inviata da una società privata (C.T.P. di Reggio Emilia, n° 199/15): vizio insabile.


E' inesistente la cartella esattoriale emessa da Equitalia, ma notificata al contribuente tramite una semplice raccomandata a/r a mezzo di un'agenzia privata: in questi casi non si tratta di notifica nulla o irregolare, bensì - come visto - di inesistenza.

E non rappresenta un semplice dettaglio.

Nel caso affrontato dai giudici emiliani, il cittadino aveva lamentato l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale di Equitalia, in quanto inviata non tramite le "Poste Italiane", ma attraverso una società privata, a cui l'Ente della Riscossione aveva affidato (abusivamente) l'incarico di spedire il provvedimento successivamente impugnato dal destinatario.

Non solo: il vizio di inesistenza della notifica, come del resto chiarito anche dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 2922/15, è insanabile anche in caso di impugnazione dell'atto da parte del contribuente.

In breve, il vizio della notifica rimane, anche se il cittadino si attiva per annullare il debito con Equitalia innanzi ai giudici competenti.

martedì 16 febbraio 2016

Come cancellare il debito con Equitalia (procedura da sovraindebitamento, Legge n° 3/2012)

Come cancellare il debito con Equitalia (procedura da sovraindebitamento, Legge n° 3/2012): consigli pratici

Il contribuente indebitato con Equitalia, quando non ha possibilità di annullare le cartelle esattoriali davanti ai giudici tributari, può chiedere al Tribunale di accedere alla procedura da sovraindebitamento (vedi Legge n° 3/2012) per regolarizzare la posizione debitoria e sventare, in questo modo, pignoramenti, fermi amministrativi ed ipoteche.

1) Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura:

- imprenditori (sia in forma individuale che in forma societaria) che non superano le soglie per essere assoggettati al fallimento;

- imprenditori agricoli;

- professionisti (anche associazioni professionali);

- persone fisiche (c.d. consumatore, ossia il soggetto che ha debiti estranei alla propria attività lavorativa);

2) Come e dove fare domanda

Presso il Tribunale dove il debitore ha residenza; l'istanza deve essere depositata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

3) Quanto costa

Le spese vive sono €. 98,00 (contributo unificato) e €. 27,00 (marca da bollo).

In questo modo il debitore, con l'ausilio di un professionista direttamente incaricato dal Tribunale, potrà cercare di a) sottoscrivere un accordo "definitivo" con i propri creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Banche), pattuendo un pagamento a rate e b) di "stralciare" - almeno parzialmente - il debito.
 
Vedi anche  http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/03/ristrutturazione-del-debito-del-piccolo.html.


di Federico Marrucci


Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

giovedì 11 febbraio 2016

Come cancellare i debiti di Equitalia: impugnazione del ruolo e delle cartelle esattoriali non notificate (Cass. SS. UU. n° 19704/15)

Come ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali di Equitalia: errori da evitare nella redazione del ricorso al giudice tributario; come impugnare l'estratto di ruolo
Con la recente sentenza n° 19704/15 della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite), i giudici hanno ammesso la possibilità (facoltà, non obbligo) per il contribuente di impugnare l'estratto di ruolo di Equitalia, dal quale l'interessato prende atto della situazione debitoria.


Tuttavia, per evitare di commettere errori, i quali possono sfociare in una dichiarazione inammissibilità del ricorso da parte dei giudici tributari (situazione insanabile, di fatto), è opportuno precisare (e consigliare) ai contribuenti che l'oggetto del ricorso (ossia il provvedimento da impugnare e da contestare) è la cartella esattoriale mai notificata (ed eventualmente prescritta, vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/12/cancellazione-del-debito-di-equitalia.html).

Ovviamente deve essere specificato che la conoscenza della cartella esattiva di Equitalia è  stata resa "nota" al cittadino/contribuente soltanto al momento del ritiro dell'estratto di ruolo allo sportello dell'Ente delal Riscossione.

Ma l'obiettivo del processo tributario e l'interesse del contribuente è annullare la cartella esattoriale e non l'estratto di ruolo.

 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

giovedì 17 dicembre 2015

Cancellazione del debito di Equitalia: le cartelle esattoriali prescrizione in 5 anni per tutti i debiti (Cass. n° 20213/15)

Prescrizione dei debiti di Equitalia in 5 anni: cartelle esattoriali da annullare. Consigli per il contribuente per annullare i debiti

La Corte di Cassazione con la recente pronuncia n° 20213/15 ha affermato che i crediti di Equitalia si prescrivono nel termine breve di 5 anni e non 10.

Questo orientamento si applica quando il debito deriva da cartelle esattoriali e non proviene da un precedente accertamento (dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, ad esempio) oppure da una sentenza definitiva.

A questo punto, alla luce soprattutto della possibilità di impugnare le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo di Equitalia (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/10/cassazione-sezione-unite-lestratto-di.html), consigliamo al contribuente di procedere in questo modo:

a) chiedere ad Equitalia l'estratto di ruolo;

b) verificare se le cartelle esattoriali sono riconducibili a debiti prescritti;

c) in tal caso, presentare istanza di autotutela direttamente ad Equitalia e, per completezza all'Ente creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate);

d) in caso di diniego (ipotesi assai probabile), impugnare il provvedimento nei termini di legge (quindi in base alla natura dell'asserito credito).


 di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com

      



mercoledì 18 novembre 2015

Come cancellare automaticamente i debiti e le cartelle esattoriali di Equitalia (Legge n° 228/12, art. 1, comma 538)

Il contribuente può chiedere la sospensione e l'annullamento "automatico" delle cartelle esattoriali presso Equitalia con una semplice istanza, ai sensi della Legge n° 228/12, art. 1, comma 538.


Dove presentare l'istanza

La domanda di sospensione deve essere depositata presso lo sportello di Equitalia, via pec o raccomandata a/r.

Il contribuente deve utilizzare il modello "predefinito" scaricabile liberamente dal sito di Equitalia (https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Dichiarazione_sospensione_legale_della_riscossione_EQC.pdf).

Il contenuto della domanda

I motivi per richiedere la sospensione sono ad esempio: a) prescrizione/decadenza del credito, b) provvedimento di sgravio dell'Ente creditore (ad esempio Inps, Inail, Agenzia delle Entrate), c) sospensione amministrativa concesso dal creditore o giudiziale, d) qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

E' opportuno allegare specifici documenti, volti a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni indicate precedentemente.

Quando depositare la domanda?

Entro 60 giorni (e non più 90) dal ricevimento - da parte del contribuente - di una formale richiesta di pagamento di Equitalia (cartella esattoriale, atto di pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, avviso di addebito dell'inps. ingiunzione fiscale, intimazione di pagamento).

Cosa succede dopo la domanda?

Equitalia sospende immediatamente ogni atto di riscossione e trasmette la richiesta del contribuente al creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) entro 10 giorni.

Se il creditore non risponde dopo l'istanza?

Dopo 220 giorni dalla presentazione dell'istanza il debito del contribuente è cancellato automaticamente dal ruolo di Equitalia.   


di Federico Marrucci 

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lunedì 16 novembre 2015

L'aggio di Equitalia è illegittimo se non c'è insolvenza del contribuente/debitore (C.T.P. di Milano, n° 4682/2015)

L'aggio di Equitalia è illegittimo se non c'è insolvenza del contribuente/debitore (C.T.P. di Milano, n° 4682/2015)

L'aggio di Equitalia, ovvero quella parte da riconoscere all'Ente di Riscossione (vedi art. 17, D. Lgs. n° 112/99) per l'attività svolta dallo stesso nella fase di incasso, non può essere applicato ed indicato nelle cartelle di pagamento in modo automatico.

Infatti, i giudici milanesi hanno affermato che solo quando vi è il rischio di insolvenza da parte del contribuente, l'aggio è legittimo; negli altri casi "no" e si trasforma in un abuso, nonchè in una ingiustificata sanzione accessoria.

Per tale ragione è opportuno sempre evidenziare tale spunto difensivo nei propri ricorsi presso le Commissione Tributarie, quando sono impugnate le cartelle esattoriali di Equitalia.


di Federico Marrucci 

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni www.studioetruria.com
 

 

giovedì 5 novembre 2015

Cancellazione debiti Equitalia: i crediti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si prescrivono in 5 anni (e non in 10) (C.T.P. di Reggio Calabria, n° 2634/14)

Cancellazione debiti Equitalia: Il credito tributario dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia si cancella per prescrizione in 5 anni e non in 10

La pronuncia della C.T.P. di Reggio Calabria (n° 2634/14) ha accertato che il credito dell'Agenzia delle Entrate (richiesta tramite la cartella esattoriale da Equitalia) si cancella per prescrizione non in 10 anni (come era stato sostenuto da precedente sentenze), ma nel termine di 5 anni.

I giudici calabresi hanno chiarito, difatti, che il termine quinquennale trova la propria origine nell'art. 2948 c.c., n° 4, nel quale si può leggere "si prescrivono in 5 anni [...] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come appunto le imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires) ed indirette (Iva).

Esempio: se al contribuente viene notificata la c.d. intimazione di pagamento (ovvero sia il "formale" sollecito di pagamento che viene inviato da Equitalia), in cui si richiama una notifica di una precedente cartella di pagamento avvenuta in data 01.05.2008, il cittadino DEVE impugnare con ricorso (innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente) l'ultimo provvedimento ricevuto e contestare la cancellazione del credito fiscale per intervenuta prescrizione.

Cosa fare: il credito dell'Agenzia delle Entrate si è prescritto, nel nostro caso, in data 01.05.2013: attenzione la cancellazione del credito erariale non è un effetto automatico, ma è necessario accertare tale situazione dal giudice tributario.

 (a cura) di Federico Marrucci 

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