Anche
in assenza della convalida di sfratto, i canoni per “affitti” commerciali non
devono essere dichiarati: è sufficiente una decisione giurisdizionale che
accerti la morosità del conduttore (C.T.P. di Bergamo, n° 516/14)
Con una breve motivazione, i giudici lombardi – in
tema di esclusione, o meno, circa l’assoggettabilità ad Irpef per i canoni
locatizi commerciali non riscossi – hanno stabilito che è necessario “estendere analogicamente”, anche per i
contratti ad uso non abitativo, “l’esclusione
dalla tassazione, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti
la morosità del conduttore”.
Il
processo e la decisione
La questione fiscale nasceva dall’impugnazione
dell’avviso di accertamento, a fronte del quale l’A.F. accertava la mancata
dichiarazione – da parte del contribuente – del reddito “costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale”,
riguardante l’anno di imposta 2008.
Nella propria tesi, il ricorrente difendeva la
scelta di non aver indicato nella dichiarazione tale reddito, giacché era
intervenuto il fallimento del conduttore.
Di contro, l’Ufficio evidenziava che l’art. 26 Tuir,
stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo
indipendentemente dalla percezione e, in particolare, solo i canoni dei fondi
ad uso abitativo non sono tassati dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (in questo caso del tutto
assente).
In breve, come anticipato, la Commissione adita ha
illustrato il seguente principio: “la
norma che esclude la tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso
abitativo non percepiti non ha natura eccezionale”, dunque siffatto
meccanismo deve operare anche per le altre tipologie di locazioni.
In buona sostanza, “solo tale interpretazione analogica pone al riparo la norma da censure
di costituzionalità per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e
53 Cost. (principio della capacità contributiva)”.
Non solo: secondo i citati giudici, “l’ammissione al passivo del fallimento del
conduttore […] deve ritenersi
equipollente alla convalida di sfratto come provvedimento giurisdizionale che
attesta l’inadempimento” del conduttore.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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