E’ illegittima la tassazione ai fini Iva
della Tia ad opera dell’Ente di gestione del servizio; il cittadino ha diritto
al rimborso, oltre interessi, nei termini della prescrizione decennale (Giudice
di Pace di Lucca, n° 789 depositata in data 31 ottobre 2013)
Con la recente sentenza
n° 789/13, il Giudice di Pace di Lucca - in tema di rimborso a titolo di Iva
indebitamente riscossa per la Tia - ha stabilito che l’Ente di gestione dello
“smaltimento rifiuti” non può assoggettare ad Iva detto servizio in quanto “la Tia è un tributo e non una vera tariffa”.
I fatti del processo e la decisione
L’attore, nella propria tesi difensiva, sosteneva
(producendo le relative fatture emesse dalla società di servizio) di aver
corrisposto all’Ente competente, a titolo di Iva applicata alla Tia[1] (c.d.
tassa sullo smaltimento dei rifiuti) dal 2003 al 2011, la somma di €.
290,10.
A supporto di tale richiesta giudiziale, veniva richiamato
l’orientamento giurisprudenziale espresso (Corte Costituzionale, n° 238/09 e
Corte di Cassazione, n° 3756/12) in forza del quale era stato statuito che la
Tia ha natura tributaria (rectius: entrata tributaria) e pertanto è “estranea
all'ambito di applicazione dell'Iva ai sensi del D.P.R., n° 633 del 1972”.
In altri termini l'Iva, come qualsiasi altra imposta deve
colpire inderogabilmente elementi costituenti una qualche capacità contributiva
(art. 53 Cost.) ai danni del soggetto passivo, ossia il contribuente, quindi
detto presupposto si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi
versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta (appunto la Tia, nel caso
in esame).
Orbene, l'art. 3 del D.P.R. 633/72, puntualizza che sono
soggette ad Iva solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo e non quelle
finanziate mediante imposte (Cass., n° 3294/12).
In breve, è inammissibile (da un
punto di vista fiscale), nonché tecnicamente inaccettabile, prosegue l’attore
nella propria “ricostruzione”, applicare un “tributo su un tributo” (l'Iva sulla Tia), pertanto l'Iva
richiesta e riscossa dall’Ente di gestione del servizio afferente “lo
smaltimento rifiuti” si configura come un'ipotesi di indebito arricchimento
(Cass, n° 4703/1990).
In definitiva, come chiarito dalla citata decisione della
Consulta, l'indebito pagamento dell'Iva sulle fatture emesse dall’Ente di
gestione, rappresenta una “rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il
servizio e l'entità del prelievo – quest'ultima commisurata a mere presunzioni
forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello
smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta
ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posta alla base
dell'assoggettamento ad I.v.a. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633/72
e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazioni di
servizi”.
Ebbene, nel nostro ordinamento non sussiste alcuna legge che
assoggetti ad Iva le prestazioni di raccolta/smaltimento rifiuti (tale servizio
è un vero e proprio tributo), pertanto l'attore ha ritenuto del tutto legittimo
esercitare il diritto al rimborso dell’Iva pagata, oltre rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat di anno in anno vigenti, nonché interessi
moratori[2].
La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario (in favore della Commissione Tributaria), l’incompetenza del
Giudice adito e, in ogni caso, l’irritualità, la tardività, nonché l’infondatezza
della richiesta di rimborso.
Il Giudice di Pace di Lucca, disattendendo in via
preliminare le questioni riguardanti la competenza e la giurisdizione,
accoglieva quindi le domande avanzate dall’attore, osservando che la Tia,
avendo la natura di “tributo” e non di servizio, non può essere assoggettata al
regime Iva (aliquota al 10%), quindi il cittadino/attore ha diritto al rimborso
di quanto illegittimamente versato nel termine prescrizionale di dieci anni
(art. 2946 c.c.) a decorrere dal primo pagamento effettuato.
Di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa (c/o
Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
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