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venerdì 24 aprile 2015

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" Dirigente dell'Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Milano, n° 3222/25/15)

Primi effetti della sentenza n° 37/15 della Corte Costituzionale

Illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un "falso" Dirigente dell'Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Milano, n° 3222/25/15)


Primi effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n° 37/15 (vedi anche articolo su questo blog http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/03/dirigenti-illegittimi-dellagenzia-delle.html) in materia di invalidità dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sottoscritti da Dirigenti "fittizi".

I giudici tributari milanesi (di primo grado) hanno sancito la "nullità" (insanabile) di tali avvisi di accertamento firmato da un Dirigente dell'Agenzia delle Entrate che "beneficiava" di questa qualifica senza aver affrontato il concorso pubblico.

Come già illustrato nel link sopra indicato, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che quel Dirigente "firmatario" fosse legittimato a sottoscrivere l'atto.

Un aspetto difensivo interessante rimane, senza dubbio, quello di verificare se tale strumento processuale possa essere utilizzato anche:

1) contro le cartelle esattoriali di pagamento di Equitalia, le quali vengono iscritte a ruolo direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'input del Dirigente amministrativo (ad esempio quelle relative all'art. 36 bis e art. 36 ter, D.P.R. n° 600/73 e art. 54 bis, D.P.R. n° 633/72): in queste ipotesi, infatti, non viene notificato l'avviso di accertamento o l'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate competente,
In altri termini il primo provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che viene inviato al contribuente è - appunto - la cartella di pagamento (esattoriale) di Equitalia;

2) depositando istanza di autotutela contro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e cartelle di pagamento di Equitalia per debiti non contestati all'origine e dunque definitivi.
In questo caso, si tratta di debiti fiscali già iscritti a ruolo presso Equitalia.

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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giovedì 16 aprile 2015

Il contribuente ha diritto ad avere copia della cartella esattoriale di Equitalia entra 30 giorni (Tar Campania, n° 1517/15)

Il contribuente ha diritto ad avere copia della cartella esattoriale di Equitalia entra 30 giorni (Tar Campania, n° 1517/15)


Se il contribuente "scopre" (tramite il famoso estratto di ruolo che lo riguarda) di avere una posizione debitoria con Equitalia, quest'ultima non può rifiutarsi di consegnare all'interessato la copia delle cartelle esattoriali notificate in passato.

Non solo: Equitalia, come si legge nella pronuncia del Tar, n° 1517/15, deve "conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione [...] ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente".

di Federico Marrucci

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martedì 14 aprile 2015

Equitalia: nuovo rateizzo delle cartelle per il contribuente: scadenza entro il 31 luglio 2015. (Legge n° 11/2015)


Vademecum del cittadino/debitore
Equitalia: nuovo rateizzo delle cartelle di pagamento per il contribuente: scadenza entro il 31 luglio 2015. (Legge n° 11/2015)


Con la nuova Legge n° 11/2015, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione debitoria con Equitalia mediante una "rimessione in termini", ovvero sia i debitori che non hanno rispettato il "vecchio" piano di rientro hanno diritto a presentare una nuova istanza presso tutti gli sportelli di Equitalia entro la data del 31.07.2015.

Tale "beneficio" è applicabile a tutti i cittadini che non hanno rispettato il proprio piano di ammortamento entro la fine del 2014.
Come noto, la "dilazione straordinaria" non può eccedere le 72 rate mensili (6 anni).

Nella legge è stato ribadito che con la presentazione dell'istanza di rateazione, Equitalia non può procedere ad iscrivere ipoteche e fermi amministrativi (art. 19, comma 1 quater, D.P.R. n° 602/1973).
I moduli possono essere scaricati sul sito www.gruppoequitalia.it.


 di Federico Marrucci

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giovedì 26 marzo 2015

Fiscal Blogger (Equitalia no problem): Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate...

Fiscal Blogger (Equitalia no problem): Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate...: Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali di Equitalia: la Corte Costituzionale (sentenza n° 37/15) apr...

Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali di Equitalia: la Corte Costituzionale (sentenza n° 37/15) apre interessanti spiragli alle famiglie indebitate con il fisco.



Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali di Equitalia: la Corte Costituzionale (sentenza n° 37/15) apre interessanti spiragli ai contribuenti indebitati. Cosa fare e possibili scenari per valere i propri diritti. 

Ebbene, con la ormai nota sentenza della Consulta (n° 37/15), è stato stabilito che i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (anche dell’Agenzia delle Dogane e del Territorio) nominati senza aver “passato” un concorso pubblico, non potevano svolgere tale compito.

In altre parole, la questione è la seguente: tutti gli avvisi di accertamento sottoscritti da tali funzionari (i quali esercitavano il ruolo dirigenziale con una nomina “illegittima”) sono ancora validi ed efficaci?


1) Dunque, per le “future” impugnazioni contro atti emessi dall’Amministrazione finanziaria è del tutto logico iniziare a contestare il vizio della natura “illegittima” del Dirigente: in tal caso, sarà l’Agenzia delle Entrate (ad esempio) a dimostrare che il proprio Dirigente, il quale ha sottoscritto l’atto in questione, abbia ottenuto detta nomina attraverso il concorso pubblico.

2) Non solo, i contribuenti potrebbero tentare di “resuscitare” i vecchi avvisi di accertamento (notificati in passato) e già trasmessi (per la relativa riscossione) ad Equitalia.


In breve, la contestazione da sollevare potrebbe essere quella della inesistenza dell’atto amministrativo, quindi se è viziato il provvedimento originario, dettasituazione, come una sorta di effetto domino, deve incidere anche sulle cartelle di pagamento emesse da Equitalia (collegate, ovviamente, al primo atto amministrativo).


A ben vedere, sarebbe opportuno cominciare a depositare l’istanza di autotutela innanzi all’Agenzia delle Entrate (delle Dogane e/o del Territorio) per ottenere l’inefficacia di tali provvedimenti amministrativi e, in caso di “probabile” (quasi certo) rigetto della domanda, impugnare il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (su tale aspetto vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/02/latto-di-diniego-emesso-dallagenzia.html).

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
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venerdì 20 marzo 2015

Ristrutturazione del debito del piccolo imprenditore e del consumatore (famiglia). Piano di rientro e stralcio del debito con Equitalia: è possibile regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco (e non solo). Legge n° 3/12



Piano di rientro e stralcio del debito con Equitalia: è possibile regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco (e non solo). 
Legge n° 3/12 (Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Ristrutturazione del debito del piccolo imprenditore e del consumatore (ossia la famiglia).

Con la legge n° 3/12, il piccolo imprenditore non fallibile (ad esempio il titolare di un’impresa individuale, l’artigiano), ma anche il “consumatore”, ossia una “famiglia” indebitata, possono regolarizzare la propria posizione con i propri creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Banche etc.) attraverso la presentazione di una semplice istanza da presentare al Tribunale del luogo in cui abita.
Come, dove presentare la domanda e quanto costa
Il “costo” della domanda è pari ad €. 98,00 per il contributo unificato e €. 27,00 per marca da bollo e la richiesta deve essere presentata presso la cancelleria della “Volontaria Giurisdizione” nel Tribunale competente, ossia il luogo in cui abita l’interessato.

Una possibile soluzione dei problemi
La norma è interessante e viene in soccorso a tutti quei debitori che, ad esempio,
a) hanno un enorme debito con Equitalia e non sono in grado di rateizzarlo;
b) hanno rateizzato il debito, ma non riescono più a pagare le rate mensili;
c) sono esposti al rischio di azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (ipoteche) da parte dei proprio creditori.
In buona sostanza, per effetto della domanda presentata dal debitore, il Tribunale si occuperà di nominare un professionista, il quale avrà il compito di redigere l’accordo da far sottoscrivere alle parti interessate.
Il cittadino che non riesce più a pagare il debito con Equitalia (quantificato attraverso le cartelle notificate) attivando questo nuovo procedimento, evita – in primo luogo - di subire pignoramenti sul conto corrente, sullo stipendio, sulla propria autovettura e/o ipoteche sul proprio immobile di proprietà e, in secondo luogo, può beneficiare di un saldo e stralcio, parametrato realmente con la propria situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale (capacità economica).
Tale “accordo”, laddove venga “omologato” (autorizzato) dal Tribunale, sarà vincolante per tutti i creditori, inclusa Equitalia (ovviamente).

 di Federico Marrucci

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lunedì 16 marzo 2015

Il contribuente deve conoscere le ragioni del controllo tributario/fiscale (c.d. fishing expedition). Divieto di ricerca indiscriminata delle prove.



Vademecum del cittadino

Il contribuente deve conoscere le ragioni del controllo tributario dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Divieto di ricerca indiscriminata delle prove (c.d. fishing expedition)

Un'interessante difesa che il contribuente potrebbe sostenere nel proprio ricorso è quella relativa al divieto (posto a carico dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, per esempio) di ricercare in modo indiscriminato le prove, durante un'indagine tributaria.
Questo principio viene denominato "fishing expedition", ossia - come si può facilmente intuire - la spedizione di pesca (la ricerca al "buio"). 
Ma andiamo per ordine e analizziamo anche le normative presenti nel nostro ordinamento.

La fase istruttoria di una qualsiasi verifica fiscale comincia con la formale richiesta dell’Ufficio competente, con la quale, ai sensi dell’art. 51, D.P.R. n° 633/72 e art. 32, D.P.R. n° 600/73, vengono richiesti determinati documenti al contribuente.

Le due norme affermano che l’Ufficio in ipotesi “di accessi, ispezioni e verifiche” invita il contribuente (o il suo rappresentante) sia a dare “dati e notizie”, sia a consegnare “documentazione”: tali richieste sono subordinate alla circostanza che il Fisco debba indicare “il motivo” per cui è disposto questo adempimento ad onere del cittadino.

E' del tutto evidente che la legge italiana impone agli Uffici di motivare le proprie attività istruttorie e, implicitamente, vieta le indagini al “buio”.

Non solo: l’art. 12, comma 2 della Legge n° 212/2000, ossia lo “Statuto dei diritti del contribuente” (“diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) afferma: “quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda”.

Con detto termine, si indica quella ricerca di prove condotta senza un criterio logico o presuntivo, ossia senza sapere in quale direzione orientare l’istruttoria.
Tale indagine esplorativa, finalizzata a sostanziare un sospetto di illecito (tributario) per il quale non vi siano sufficienti indizi, è ritenuta vietata, in quanto in violazione del principio di proporzionalità.

A ben vedere, la giurisprudenza europea è ormai consolidata nel vietare, anche in materia di istruttoria fiscale, lo svolgimento di fishing expedition: siffatta regola discende, evidentemente, dal generale principio di proporzionalità, derivante dal processo penale tributario (che fissa il limite di compressione di diritti fondamentali, in ipotesi di indagine documentale).

A sostegno di questa tesi difensiva, l'art. 41, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea statuisce che ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione deve essere motivato.

  di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
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