
Come noto, l'art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000 impedisce che possano essere emessi gli avvisi di accertamento prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, ossia il processo verbale di constatazione.
Dunque, senza la consegna del verbale "definitivo" al contribuente non può considerarsi correttamente svolto il preventivo contraddittorio a favore del contribuente e dunque l'avviso di accertamento (successivamente notificato) dovrà essere dichiarato nullo come - ovviamente - il debito erariale.
Sul punto i giudici hanno specificato che senza il verbale di chiusura, il termine di 60 giorni non può iniziare.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/
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