La
C.T.P. di Lucca, con la recente sentenza n° 153/18, ha stabilito che è
illegittima la cartella esattoriale (per presunto mancato pagamento delle imposte) notificata dall’Agenzia della Riscossione
se quest’ultima non deposita agli atti la prova dell'invio dell’avviso bonario al contribuente, di cui il
cittadino ne lamenta la mancata comunicazione.
Tale argomentazione era già stata trattata nel presente blog (vedi https://equitalia-noproblem.blogspot.it/2017/05/cancellazione-debito-equitalia-la.html).
Non solo: i
giudici lucchesi - sempre nella medesima pronuncia - hanno accolto il ricorso anche perchè la notifica della cartella esattoriale era stata trasmessa in "semplice" formato PDF e senza la firma digitale (elementi necessari per legittimare la richiesta).
Sul punto si legge: “in assenza della firma digitale, la notifica
della mera ‘copia per immagine su sopporto informatico’ determina un vizio
insanabile della notifica, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto
esclusivamente il formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto
esattoriale”.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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