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sabato 26 maggio 2018

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)

Nullità del debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione senza l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali; cancellazione dell'ipoteca (C.T.P. di Lucca, n° 202/18)


In materia di notifica delle cartelle esattoriali effettuata dall’Agente della Riscossione (ex Equitalia), i giudici della C.T.P. di Lucca con la recente pronuncia n° 202/18, hanno osservato che in caso di “formale” disconoscimento, da parte del contribuente, circa la conformità delle semplici copie delle relate prodotte dall'Ente della Riscossione (ex Equitalia), quest’ultima ha l’onere di produrre gli originali.

In breve, senza il deposito in giudizio delle relate in originale, il debito erariale deve essere annullato, dato che le semplici copie (se formalmente disconosciute nella memoria da parte del contribuente) non sono utilizzabili nel processo tributario.

Nel caso in parola, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva anche iscritto ipoteca successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali (poi annullate nella sentenza in commento), pertanto il contribuente avrà diritto a chiedere ed ottenere l'annullamento dell'ipoteca ed anche il risarcimento del danno.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

Cancellare debito con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: nullità della cartella esattoriale senza la produzione in giudizio dell’avviso bonario (C.T.P. di Lucca, n° 153/1/18)

La C.T.P. di Lucca, con la recente sentenza n° 153/18, ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale (per presunto mancato pagamento delle imposte) notificata dall’Agenzia della Riscossione se quest’ultima non deposita agli atti la prova dell'invio dell’avviso bonario al contribuente, di cui il cittadino ne lamenta la mancata comunicazione.
Tale argomentazione era già stata trattata nel presente blog (vedi https://equitalia-noproblem.blogspot.it/2017/05/cancellazione-debito-equitalia-la.html).  

Non solo: i giudici lucchesi - sempre nella medesima pronuncia - hanno accolto il ricorso anche perchè la notifica della cartella esattoriale era stata trasmessa in "semplice" formato PDF e senza la firma digitale (elementi necessari per legittimare la richiesta).
Sul punto si legge: “in assenza della firma digitale, la notifica della mera ‘copia per immagine su sopporto informatico’ determina un vizio insanabile della notifica, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto esclusivamente il formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale”.

di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
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