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sabato 10 marzo 2018

Cancellare debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

Cancellare cartella esattoriale e debito dell'Agente della Riscossione (ex Equitalia): è nulla la cartella di pagamento, consegnata a persona diversa dal destinatario, in assenza di spedizione della lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 19730/2016, ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento, consegnata ad una persona diversa dal destinatario (ossia il nominativo indicato nella “busta"), qualora l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) non provvede all'invio della raccomandata informativa, come imposto dall'articolo 60, lettera b-bis, del D.P.R. n° 600/73.

L'art. 60, lett. b-bis, D.PR. 600/73, stabilisce, infatti, che se la cartella è consegnata ad un soggetto diverso dal reale destinatario (ad esempio alla moglie, al figlio ecc.), "il messo consegnatario (il postino) deve dare notizia dell'avvenuta notificazione (all'effettivo destinatario) a mezzo di lettera raccomandata".

Ma che cosa è la lettera informativa (art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73)?

Nel caso in cui il messo notificatore (il postino) consegni la cartella di pagamento ad una persona che si trovi presso l'indirizzo di residenza del destinatario (ad esempio: l'effettivo destinatario è il marito ed il postino consegna la cartella esattoriale alla moglie), è obbligato ad inviare - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera informativa.

Infatti, dopo la consegna della cartella esattoriale ad una persona diversa dal contribuente, l’attività di notifica non è conclusa: il postino deve inviare una lettera informativa, mediante la quale informa il destinatario della cartella di pagamento che quest'ultima è stata consegnata ad altro soggetto (moglie, marito, figlio, padre o madre ecc.).

In assenza dell'invio della raccomandata informativa, la notifica della cartella di pagamento è nulla e, di conseguenza, è nullo anche il debito in essa indicato.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno - infatti - affermato che "la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario... non può considerarsi eseguita finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto ad un altro soggetto", per cui "l'omessa spedizione della lettera raccomandata costituisce un vizio di notifica, il quale determina la nullità della notificazione".

Ovviamente il contribuente ha diritto a contestare la nullità della cartella esattoriale anche attraverso l'impugnazione del ruolo per mezzo del relativo estratto, il quale può essere chiesto gratuitamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia - http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2016/02/come-cancellare-i-debiti-di-equitalia.html).

 di Maurizio Naseddu
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci) 

 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

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