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giovedì 12 febbraio 2015

L'estratto di ruolo emesso da Equitalia, su richiesta del contribuente, è atto autonomamente impugnabile (1928/05/14 della C.T.P. di Caserta)



L'estratto di ruolo emesso da Equitalia, su richiesta del contribuente, è atto autonomamente impugnabile (1928/05/14 della C.T.P. di Caserta)
Attraverso la sopracitata pronuncia, si è voluto nuovamente affermare come l’estratto di ruolo, sebbene sia un atto interno dell’amministrazione, può essere legittimamente impugnato, senza che ciò comporti violazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, qualora rappresenti l’unico strumento a mezzo del quale il contribuente venga posto ad effettiva conoscenza della pretesa tributaria, stante la mancata notifica delle relative cartelle di pagamento.
Equitalia S.p.A., a sostegno della propria difesa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente escludendo in toto l’impugnabilità degli estratti di ruolo non essendo gli stessi espressamente contemplati dall’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. 

I Giudici aditi hanno così affrontato la delicata questione riguardante l’impugnabilità (o meno) dell’estratto di ruolo (emesso, su richiesta del contribuente/cittadino, presso lo sportello di Equitalia) davanti alla Commissione Tributaria (per debiti fiscali, ad esempio Iva, Ires, Irap, Irpef) oppure il Giudice del Lavoro (per debiti previdenziali/contributivi, ad esempio Inps, Inail).

Già la Corte di Cassazione si era espressa favorevolmente su siffatto quesito (sentenza n° 724 del 19 gennaio 2010 “in tema di contenzioso tributario, anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546”; ordinanza n° 15946/2010; sentenza n° 27385/2008).

È legittimo pertanto ricomprendervi anche quelle “notizie”, documenti, atti amministrativi (anche interni), compresi i noti estratti di ruolo di Equitalia, i quali pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente di un debito con l’Amministrazione finanziaria.

Se dunque il contribuente non fosse messo nella condizione di impugnare gli estratti di ruolo di fronte ad una errata o inesistente notifica nei suoi confronti della cartella di pagamento, sorgerebbe una violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

In breve, la pronuncia della C.T.P. di Caserta, collocandosi nel “solco” di una recente giurisprudenza di merito sullo stesso tema (C.T.P. di Bari, sentenza n° 27/09/13; C.T.P. di Frosinone, sentenza n° 65/05/14) ha precisato l’impugnabilità degli estratti di ruolo in tutte quelle ipotesi di omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento, annullando, nel caso di specie, le medesime e dichiarando altresì prescritti i crediti ivi rappresentati.

  di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

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