L'estratto di ruolo emesso da Equitalia, su richiesta del contribuente, è atto autonomamente impugnabile (1928/05/14 della C.T.P. di Caserta)
Attraverso
la sopracitata pronuncia, si è voluto nuovamente affermare come l’estratto di
ruolo, sebbene sia un atto interno dell’amministrazione, può
essere legittimamente impugnato, senza che ciò comporti
violazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, qualora rappresenti l’unico
strumento a mezzo del quale il contribuente venga posto ad effettiva conoscenza
della pretesa tributaria, stante la mancata notifica delle relative cartelle di
pagamento.
Equitalia
S.p.A., a sostegno della propria difesa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso
introduttivo del contribuente escludendo in toto l’impugnabilità degli
estratti di ruolo non essendo gli stessi espressamente contemplati dall’art.
19, D. Lgs. n. 546/1992.
I
Giudici aditi hanno così affrontato la delicata questione riguardante l’impugnabilità
(o meno) dell’estratto di ruolo (emesso, su richiesta del
contribuente/cittadino, presso lo sportello di Equitalia) davanti alla
Commissione Tributaria (per debiti fiscali, ad esempio Iva, Ires, Irap, Irpef)
oppure il Giudice del Lavoro (per debiti previdenziali/contributivi, ad esempio
Inps, Inail).
Già
la Corte di Cassazione si era espressa favorevolmente su siffatto quesito
(sentenza n° 724 del 19 gennaio 2010 “in
tema di contenzioso tributario, anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di
ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione
del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19, D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546”; ordinanza n° 15946/2010; sentenza n° 27385/2008).
È
legittimo pertanto ricomprendervi anche quelle “notizie”, documenti, atti
amministrativi (anche interni), compresi i noti estratti di ruolo di Equitalia,
i quali pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti
dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del
contribuente di un debito con l’Amministrazione finanziaria.
Se
dunque il contribuente non fosse messo nella condizione di impugnare gli
estratti di ruolo di fronte ad una errata o inesistente notifica
nei suoi confronti della cartella di pagamento, sorgerebbe una violazione del
diritto di difesa (art. 24 Cost.).
In
breve, la pronuncia della C.T.P. di Caserta, collocandosi nel “solco” di una
recente giurisprudenza di merito sullo stesso tema (C.T.P. di Bari, sentenza n°
27/09/13; C.T.P. di Frosinone, sentenza n° 65/05/14) ha precisato l’impugnabilità
degli estratti di ruolo in tutte quelle ipotesi di omessa o irrituale
notifica delle cartelle di pagamento, annullando, nel caso di specie,
le medesime e dichiarando altresì prescritti i crediti ivi rappresentati.
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
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