Un cittadino/contribuente, il quale presenta una formale domanda scritta alla Pubblica Amministrazione (ad esempio Inps, Agenzia delle Entrate ect.) oppure all'Ente della Riscossione (Equitalia), può impugnare il diniego emesso dagli stessi organi "interpellati".
La motivazione è la seguente: il diniego si qualifica come un "atto ritualmente impugnabile a determinare svantaggi fiscali nella sfera giuridico - patrimoniale del contribuente".
Dunque, un qualsiasi provvedimento "statale" che possa creare un danno alla sfera patrimoniale dell'interessato, può essere sottoposto al controllo del giudice.
di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
per maggiori informazioni www.studioetruria.com
Nessun commento:
Posta un commento