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martedì 13 dicembre 2016

Cancellazione debito Equitalia: i vizi delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento di Equitalia sono nulle e inesistenti. Come difendersi.

I vizi delle notifiche delle cartelle esattoriali via PEC: nullità e/o inesistenza giuridica della notifica; come cancellare il debito di Equitalia e difendersi.

Da pochi anni Equitalia ha iniziato a notificare al contribuente le cartelle esattoriali tramite PEC (posta elettronica certificata).

Davanti a questa nuova modalità di "invio" degli atti di pagamento è necessario che i cittadini sappiano come difendersi e contestare la notifica delle cartelle, perchè vi sono scenari processuali interessanti e decisivi per annullare il debito con lo Stato:


1) Al contribuente viene consegnata una semplice copia, non l'originale

Con la notifica PEC, al contribuente viene consegnata non l'originale della cartella, bensì una semplice copia "informatica".

In questa copia manca sempre "l'attestazione di conformità" che la appone - per legge - un pubblico ufficiale.
I dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali, dunque la cartella non ha alcun valore giuridico, poichè non assicura che la copia notificata per pec sia "identica" all'originale in possesso di Equitalia, come avviene invece nelle notifiche con il metodo trazionale.
In breve, i funzionari di Equitalia non possono autenticare le cartelle esattoriali: nelle notifiche cartacee, infatti, tale compito spetta ai messi comunali (art. 60, comma 1, D.P.R. n° 600/73).

2) Manca la prova della consegna effettiva

Le notifiche PEC non garantisce la "piena prova" dell'effettiva consegna della cartella esattoriale al destinatario: come già detto al punto 1, il dipendente di Equitalia non è pubblico ufficiale, a differenza dell'ufficiale giudiziario o messo notificatore, quindi manca l'attestazione di consegna che, nelle notifiche caratecee, viene posta nella relata di notifica.

3) I privati non possono ricevere notifiche PEC, salvo una loro richiesta ad Equitalia

I privati non possono ricevere le notifiche PEC, a meno che non abbiano fatto richiesta esplicita ad Equitalia (art. 26, comma 2, D.P.R. n° 602/73).
Su questo punto è altamente improbabile che il contribuente abbia depositato la domanda di ricevere le cartelle di pagamento via PEC.

E' opportuno ricordare che i vizi relativi alla notifica via PEC delle cartelle esattoriali, in caso di ricorso, non sanano l'errore commesso da Equitalia: nullità insanabile e/ inesistenza giuridica della cartella esattoriale (C.T.P. di Latina, n° 21096/07/16). 


di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca, Viareggio e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Marrucci)
 per maggiori informazioni http://www.marrucci.studio/

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