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giovedì 26 marzo 2015

Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali di Equitalia: la Corte Costituzionale (sentenza n° 37/15) apre interessanti spiragli alle famiglie indebitate con il fisco.



Dirigenti “illegittimi” dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali di Equitalia: la Corte Costituzionale (sentenza n° 37/15) apre interessanti spiragli ai contribuenti indebitati. Cosa fare e possibili scenari per valere i propri diritti. 

Ebbene, con la ormai nota sentenza della Consulta (n° 37/15), è stato stabilito che i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (anche dell’Agenzia delle Dogane e del Territorio) nominati senza aver “passato” un concorso pubblico, non potevano svolgere tale compito.

In altre parole, la questione è la seguente: tutti gli avvisi di accertamento sottoscritti da tali funzionari (i quali esercitavano il ruolo dirigenziale con una nomina “illegittima”) sono ancora validi ed efficaci?


1) Dunque, per le “future” impugnazioni contro atti emessi dall’Amministrazione finanziaria è del tutto logico iniziare a contestare il vizio della natura “illegittima” del Dirigente: in tal caso, sarà l’Agenzia delle Entrate (ad esempio) a dimostrare che il proprio Dirigente, il quale ha sottoscritto l’atto in questione, abbia ottenuto detta nomina attraverso il concorso pubblico.

2) Non solo, i contribuenti potrebbero tentare di “resuscitare” i vecchi avvisi di accertamento (notificati in passato) e già trasmessi (per la relativa riscossione) ad Equitalia.


In breve, la contestazione da sollevare potrebbe essere quella della inesistenza dell’atto amministrativo, quindi se è viziato il provvedimento originario, dettasituazione, come una sorta di effetto domino, deve incidere anche sulle cartelle di pagamento emesse da Equitalia (collegate, ovviamente, al primo atto amministrativo).


A ben vedere, sarebbe opportuno cominciare a depositare l’istanza di autotutela innanzi all’Agenzia delle Entrate (delle Dogane e/o del Territorio) per ottenere l’inefficacia di tali provvedimenti amministrativi e, in caso di “probabile” (quasi certo) rigetto della domanda, impugnare il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (su tale aspetto vedi anche http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/02/latto-di-diniego-emesso-dallagenzia.html).

 di Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)
 per maggiori informazioni www.studioetruria.com



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