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lunedì 6 ottobre 2014

La prima casa non si tocca: l’abitazione è sacra, lo stabilisce la Cassazione (n° 19270/2014)

La prima casa non si tocca: l’abitazione è sacra, lo stabilisce la Cassazione

E’ tutto scritto nella sentenza della Suprema corte datata 12 settembre 2014, numero 19270, nella quale si stabilisce in maniera insindacabile come sia fatto di divieto assoluto in termini di legge pignorare la prima casa da parte di Equitalia o chi per lei.
La norma, in verità, esiste già ed è stata riaffermata anche di recente con i provvedimenti in materia di fisco varati dal governo Letta nel 2013. Ciò che la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione introduce, allora, è la validità della disposizione contenuta nel decreto del Fare anche per i procedimenti in corso.
In seguito alla presentazione delle novità inserite nel decreto del Fare, infatti, in data primo luglio 2013, l’ente deputato alla riscossione notava come l’applicazione in forma retroattiva della norma non fosse da adottare in maniera automatica, chiedendo lumi alle istituzioni. Un quesito a cui aveva risposto il Mef in audizione alla Camera durante un question time, affermando che la norma non avrebbe dovuto ritenersi retroattiva, rendendo così legittime le espropriazioni notificate prima del 21 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del provvedimento.
 

La sentenza definitiva

A scacciare i fantasmi, oltre un anno dopo, ci ha pensato una volta per tutte la Cassazione, che ha determinato l’estensione della copertura anche per gli atti esecutivi in corso di realizzazione contro le abitazioni principali di cittadini in debito con il fisco.
L’articolo 52 del decreto del Fare è intervenuto a modificare l’articolo 76 del decreto presidenziale sulle espropriazioni immobiliari, secondo questo principio: “l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. Questa previsione, ha spiegato piazza Cavour nella nuova sentenza, va intesa come un freno alle operazioni di esproprio da parte dell’agente responsabile della riscossione, e non già come un generico richiamo all’impignorabilità. Ragione per cui la sua validità è estesa anche in maniera retroattiva per gli atti in esecuzione.
Così, viene a stabilirsi in maniera definitiva e assoluta come, per gli atti che intendono reclamare la casa al contribuente in difficoltà col fisco, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”.



(a cura) di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa 
(presso Studio Legale e Tributario Etruria)

 per maggiori informazioni www.studioetruria.com

 Fonte: http://www.leggioggi.it/2014/09/23/cassazione-sentenza-equitalia-non-puo-pignorare-prime-case/

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